FUSIONE E SCISSIONE GENERALE

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE
DELIBERA DI FUSIONE O SCISSIONE PRIMA DELL’ISCRIZIONE DEL PROGETTO

Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato. In detta ipotesi è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo.

Normativa: art. 2501-bis, 4^ comma, cc. (Massima L.A.1 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LIMITE TEMPORALE DI ADOTTABILITÀ DELLA DELIBERA RISPETTO AL DEPOSITO DEL PROGETTO

Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi.

Normativa: art. 2501-bis, 4^ comma, cc. (Massima L.A.2 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DEPOSITO DI DOCUMENTI EX ART. 2502 BIS C.C.

La disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501 septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati.
È comunque necessario che dal verbale risulti l’avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di fusione.
Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone).

Normativa: art. 2502-bis, c.c. (Massima L.A.3 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LE FUSIONI SEMPLIFICATE.

Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall’incorporante rispettivamente l’intero o il 90% del capitale dell’incorporata.
Tale possesso deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell’atto di fusione.

Normativa: artt. 2505 e 2505-bis, c.c. (Massima L.A.4 - 1ˆpubbl. 9/04 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FUSIONE INVERSA SEMPLIFICATA

La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata.

Normativa: art. 2505 c.c.(Massima L.A.5 - 1ˆpubbl. 9/04 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ESONERO DALLA RELAZIONE DELL’ESPERTO NELLA SCISSIONE

In caso di scissione l’eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del comma 4 dell’art. 2506 ter c.c., di far redigere dall’organo amministrativo i documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 2506 ter c.c., può riguardare anche l’obbligo di far redigere la relazione dell’esperto o degli esperti di cui all’art. 2501 sexie c.c.

Normativa: art. 2506-ter c.c. (Massima L.A.6 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FUSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI E RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C.

In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 c.c. (richiamato dal comma 7 dell’art. 2501 sexies c.c.), è necessaria nei seguenti casi:
a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione;
b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra la relazione di stima ex art. 2343 c.c. è necessaria anche nel caso in cui alla fusione non sia applicabile l’art. 2501 sexies c.c., (cosiddette “fusioni semplificate” ex artt. 2505 e 2505 bis, c.c.). La mancata applicazione del comma 7 dell’art. 2501 sexies c.c., infatti, esclude esclusivamente la necessità di avere un unico esperto o esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, e non anche la necessità di procedere alla redazione di quest’ultima relazione.

Normativa: artt. 2343, 2501-sexies, c.c. (Massima L.A.7 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RIDUZIONE DEI TERMINI NELLE SCISSIONI IN CUI NON PARTECIPANO SPA, SAPA O COOP. PER AZIONI.

Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1, c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, comma 5, e 2506 ter, comma 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505 quater c.c.
Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

Normativa: artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1, c.c. (Massima L.A.8 - 1ˆpubbl. 9/04 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RECESSO IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A.

In caso di fusione o di scissione di spa è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere.

Normativa: artt. 2347, c.c. (Massima L.A.9 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

AVVISO AGLI OBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A.

In caso di fusione o di scissione di spa che ha in essere un prestito obbligazionario convertibile, nell’avviso di cui all’art. 2503 bis c.c. dovrà darsi notizia della decisione della società di sottoporre alla propria assemblea un progetto di fusione o di scissione con altra determinata società, senza precisare le modalità della fusione o della scissione.

Normativa: artt. 2420-bis, 2501-bis, 2503-bis, c.c. (Massima L.A.10 - 1ˆpubbl. 9/05 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

SORTE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE TRA S.P.A.

Salvo che gli obbligazionisti non abbiano autorizzato la modifica degli originari periodi di conversione con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c., in caso di fusione o di scissione tra spa la facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili ai sensi dell’art. 2503 bis, comma 2, c.c., si aggiunge e non si sostituisce agli altri periodi di conversione originariamente previsti per il prestito. Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito.

Normativa: artt. 2420-bis, 2415, 2501-bis, 2503-bis, c.c. (Massima L.A.11 - 1ˆpubbl. 9/05 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

EQUIVALENZA DEI DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A.

Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c., in caso di fusione o scissione di spa il disposto dell’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente.
Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio e pertanto:
a) con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda;
b) con particolare riguardo alle scissioni, si potrà omettere (ai sensi dell’art. 2506 ter, comma 3, c.c.) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., solo quando la scissione avvenga mediante la costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale tanto delle azioni, quanto delle obbligazioni convertibili (ciò a tutela dei diritti degli obbligazionisti). Quando, invece, il criterio di attribuzione delle obbligazioni convertibili non sia proporzionale, sarà sempre necessaria la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., e l’equivalenza economica dei diritti spettanti agli obbligazionisti dovrà essere garantita attraverso corrette determinazioni di nuovi rapporti di cambio per la conversione dei titoli.

Normativa: artt. 2420-bis, 2415, 2501-bis, 2503-bis, c.c. (Massima L.A.12 - 1ˆpubbl. 9/05 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2501 SEXIES, COMMA 7, C.C.

La disposizione di cui al comma 7 dell’art. 2501 sexies c.c. ha una funzione di semplificazione, consentendo di non procedere alla nomina di due esperti distinti nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali: uno per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed uno per la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata.
Tale norma non ha dunque alcun intento di imporre, nel caso di fusione di società di persone con società a responsabilità limitata senza designazione di un unico esperto, le disposizioni dell’art. 2343 c.c. in luogo di quelle dell’art. 2465 c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
Ne consegue che nel caso in cui una società di persone venga incorporata in una srl sarà sempre possibile che la relazione di stima del patrimonio della società di persone sia affidata ad un esperto designato dalla società incorporata ex art. 2465 c.c., richiamato dall’art. 2500 ter, comma 2, c.c., anche nel caso di fusioni semplificate dove non trova applicazione l’art. 2501 sexies c.c.

Normativa: artt. 2501-sexies, c.c. (Massima L.A.13 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RIUNIONE IN UN UNICO PROGETTO DI PIÙ OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE TRA LORO COLLEGATE

Nel caso in cui più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è possibile che tutti gli amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto complesso al quale seguirà, una volta approvato dalle singole assemblee, un unico atto attuativo.
Così ad esempio un’operazione che preveda che la società “alfa” si scinda parzialmente mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società “beta” e quindi si fonda incorporando la società “gamma”, può legittimamente essere contenuta in unico progetto complesso redatto congiuntamente da tutti gli amministratori di dette società.

Normativa: art. 2501-ter c.c. (Massima L.A.14 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

APPLICABILITÀ DELLE NORME DETTATE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI ALLE FUSIONI O SCISSIONI DI SOCIETÀ

La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria.
È stato infatti abrogato l’unico riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504 septies c.c., il quale, definendo la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio …”. La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 c.c., afferma ora più correttamente che “con la scissione un società assegna l’intero suo patrimonio …….”.
Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie, proporzionali o non proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637).
Stante quanto sopra non è mai possibile individuare in dette fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente.
Si può quindi affermare che per gli atti di fusione o scissione aventi ad oggetto società titolari di immobili:
- non è dovuta alcuna garanzia per evizione;
- non sono esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica;
- non vi è alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari;
- non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili:
dichiarazioni o allegazioni ex lege 47/85 e successive modifiche e integrazioni.

Normativa: art. 2643 cc.; Legge 28 febbraio 1985 n. 47; Legge 122/2010; D.Lgs. 192/2005. (Massima L.A.15 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FORMA DELLA DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Nel caso di fusione o di scissione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione), ovvero nel caso in cui una società di persone incorpori o risulti beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata.

Normativa: artt. 2251, 2296 c.c. (Massima L.A.16 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FORMA DELLA DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

La decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione di una società di persone in una società di capitali (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione) deve essere redatta in forma pubblica, dovendo ritenersi che il controllo di legittimità di cui all’art. 2436 c.c., obbligatoriamente previsto nel caso di specie dall’art. 2502 bis, comma 2, c.c., presupponga tale forma.

Normativa: artt. 2500-octies; 2328, 2463, c.c. (Massima L.A.17 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

COMPETENZA ALLA REDAZIONE E DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE/SCISSIONE E DEI DOCUMENTI INERENTI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonchè la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali.

Normativa: artt. 2501-bis, 2506-bis, c.c. (Massima L.A.18 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2502, SECONDO PERIODO, C.C. ALLE SOCIETÀ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE

Poiché la disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di fusione di una società di persone, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.
Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. per analogia con la trasformazione Decr. Trib. Milano, sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

Normativa: art. 2502, c.c. (Massima L.A.19 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CONTENUTO MINIMO DELLA CLAUSOLA CHE RENDA INAPPLICABILE LA FUSIONE A MAGGIORANZA DI CUI AL SECONDO PERIODO DELL'ART. 2502 C.C.

La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell'ampio genus delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell'art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 c.c., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.
La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità", ovvero: "Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c."; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Normativa: art. 2252 c.c. (Massima L.A.20 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DELLA FUSIONE "PROPRIA" A FAVORE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE DI NUOVA COSTITUZIONE CON UNICO SOCIO

Si ritiene ammissibile la fusione ("propria" o "in senso stretto") in una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione "in senso stretto", nasce secondo una genesi affatto diversa dall'ordinario atto costitutivo.
Infatti, in base all'art. 2504 bis, comma 1, c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass., sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637).
In tal caso la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

Normativa: art. 2501-bis, c.c. (Massima L.A.21 - 1ˆpubbl. 9/06 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DELLA SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ DI PERSONE DI NUOVA COSTITUZIONE CON UNICO SOCIO

Si ritiene ammissibile la scissione a favore di una o più società di persone, anche se di nuova costituzione, con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di scissione, nasce secondo una genesi affatto diversa dall'ordinario atto costitutivo.
Infatti, la scissione di società non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
In tal caso la società di persone unipersonale beneficiaria sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

Normativa: artt. 2506 e 2323 cc. (Massima L.A.22 - 1ˆpubbl. 9/06 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE A MAGGIORANZA E ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO

In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che il secondo periodo dell'art. 2502 c.c. (richiamato dall’art. 2506 ter c.c. per la scissione), nella parte in cui prevede l’approvazione del progetto di fusione (o scissione) a maggioranza delle società di persone, consenta l'approvazione con la medesima maggioranza del testo dello statuto o dei patti sociali della o delle società risultanti anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie con la fusione (o scissione). Si pensi all'introduzione di particolari maggioranze, o all'adozione di particolari sistemi di governance, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.).
Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio di cui al secondo periodo dell'art. 2502 c.c. (si pensi all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 nella parte in cui prevede che l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale).

Normativa: art. 2252, c.c. (Massima L.A.23 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

APPLICABILITÀ DELL'ART. 2500 SEXIES C.C. ALLE FUSIONI E SCISSIONI A FAVORE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Si ritiene che il dettato dell'art. 2500 sexies, comma 1, c.c., nella parte in cui richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata con la trasformazione, debba essere esteso anche alle operazioni di fusione o di scissione che determinano un mutamento del tipo societario (totale nella fusione e nella scissione estintiva, parziale nella scissione non estintiva) da società di capitali in società di persone.
Infatti l'assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone risultante o beneficiaria della fusione/scissione determina la necessità di raccogliere il consenso del socio medesimo ai sensi dell'art. 2500 sexies, comma 1, c.c., applicabile anche alle fusioni/scissioni che determinano un mutamento del tipo societario.

Normativa: artt. 2252, 2500-sexies, c.c. (Massima L.A.24 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN S.R.L. CON PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE E OBBLIGO DI AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DEL CONCAMBIO

Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), incorpori un’altra società.
Per poter attuare il concambio in tale fattispecie è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi.
La rideterminazione delle percentuali di partecipazione di ciascun socio avviene comunque in maniera implicita anche nell’ipotesi che l’incorporante aumenti il proprio capitale sociale al servizio del concambio.

Normativa: art. 2501 c.c. (Massima L.A.25 - 1ˆpubbl. 9/07 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

SCISSIONE CON BENEFICIARIA S.R.L. PREESISTENTE AVENTE PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE E OBBLIGO DI AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DEL CONCAMBIO

Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nell’ipotesi in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), sia la beneficiaria della scissione di un’altra società.
Per poter attuare il concambio in tale fattispecie è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi.
La rideterminazione delle percentuali di partecipazione di ciascun socio avviene comunque in maniera implicita anche nell’ipotesi che la beneficiaria aumenti il proprio capitale sociale al servizio del concambio.

Normativa: art. 2506 c.c. (Massima L.A.26 - 1ˆpubbl. 9/07 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

MOMENTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE NELLE FUSIONI O SCISSIONI

Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società.
In tal caso la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione.

Normativa: art. 2502 c.c. (Massima L.A.27 - 1ˆpubbl. 9/07 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI DEI PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI NEI CASI DI FUSIONE O SCISSIONE

Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503bis, comma 1, c.c.
Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni.

Normativa: art. 2346, sesto comma, c.c.(Massima L.A.28 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CONSENSO DEI SOCI TITOLARI DI PARTICOLARI DIRITTI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEI CASI DI FUSIONE O SCISSIONE

È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza.

Normativa: art. 2468, c.c. (Massima L.A.29 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

IMPOSSIBILITÀ DI ATTUARE UNA FUSIONE PROPRIA, O UNA SCISSIONE CON BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE, PREVEDENDO L’INGRESSO DI NUOVI SOCI IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETÀ

Quando una fusione o una scissione vengono attuate mediante costituzione di una nuova società, appare illegittimo prevedere che a detta nuova società possano partecipare ulteriori soci, rispetto a quelli delle società coinvolte, che entrino a far parte della compagine sociale al momento della sua costituzione, intervenendo nel relativo atto.
La causa della fusione e della scissione è infatti essenzialmente riorganizzativa delle strutture societarie preesistenti.
L’attività di impulso nell’adottare una di tali operazioni è coerentemente rimessa agli amministratori (ai quali solo spetta la predisposizione del progetto) e non ai soci.
L’atto finale di fusione o scissione sarà poi stipulato tra le società preesistenti e non tra i loro soci, questi ultimi infatti sono solo indirettamente interessati dagli effetti di tali operazioni, che, nei loro confronti, devono comunque essere patrimonialmente neutri.
La presenza, quali contraenti, di nuovi soci al momento della stipula dell’atto di costituzione della nuova società, cioè dell’atto di fusione o scissione, appare dunque inconciliabile con lo schema negoziale della fusione e della scissione.
La circostanza che l’interesse che si intende perseguire con l’ingresso di nuovi soci sia indubbiamente meritevole di tutela (ai sensi dell’art. 1322 c.c.), nonché la sicura affinità delle operazioni di fusione o scissione con altre operazioni straordinarie che possono comportare l’ingresso di nuovi soci, non alterano le conclusioni esposte, in quanto l’ordinamento offre numerosi strumenti per ottenere in maniera tipica il medesimo risultato finale.
Così, ad esempio, i nuovi soci potranno entrare nella compagine sociale con una successiva delibera di aumento di capitale ad essi riservata (eventualmente già prevista con delega all’organo amministrativo nell’atto costitutivo della nuova società); con la costituzione da parte dei medesimi di una loro società che partecipi poi all’operazione di fusione o scissione; con l’esercizio di un diritto di opzione acquistato prima della fusione o scissione.
Sarà anche possibile deliberare l’approvazione dei progetti di fusione o scissione prevedendo in essi l’ingresso dei nuovi soci in una o più delle società preesistenti, e quindi in quella derivata, un istante prima della stipula degli atti attuativi di tali operazioni.

Normativa: artt. 2501, 2506 c.c. (Massima L.A.30- 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ENTITÀ MINIMA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA O DELLE SOCIETÀ RISULTANTI DA UNA FUSIONE O DA UNA SCISSIONE

Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti.
Unico limite al principio esposto è dato dalla impossibilità di procedere, in occasione di una fusione o scissione, ad una riduzione volontaria del capitale sociale delle eventuali società preesistenti incorporante o beneficiarie, senza il rispetto dei presupposti e della procedura di legge per la riduzione reale del capitale sociale.
Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata.
Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci.
Tale eventualità è nella fisiologia del sistema, il quale tutela in ogni caso gli interessi dei terzi creditori con il diritto all’opposizione. Può quindi legittimamente essere posta in essere anche nelle ipotesi in cui non via sia necessità di annullamento di partecipazioni, ovvero le esigenze del rapporto di cambio siano conciliabili con la determinazione dei capitali sociali delle società risultanti non inferiori alla somma di quelli delle società preesistenti.

Normativa: artt. 2327, 2463, quarto comma, c.c. (Massima L.A.31 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CONGUAGLI IN DENARO

Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in denaro al solo fine di evitare che all’esito di tali operazioni si formino dei resti.
Nel caso in cui sia possibile determinare un rapporto di cambio che non dia luogo a resti non è dunque consentito prevedere un conguaglio in denaro, anche se l’approvazione del progetto venga deliberata all’unanimità, poiché in tal caso il negozio posto in essere non rientrerebbe esclusivamente nella causa della fusione o della scissione.
In altre parole il disinvestimento parziale che consegue alla percezione di un conguaglio in denaro (il cui onere - nell’ipotesi tipica - grava sulle società e non sui soci), deve avvenire in una forma tipica, ovvero, se in forma atipica, con l’enunciazione di una causa lecita.

Normativa: art. 2501-ter, nn. 3 e 4 , c.c. (Massima L.A.32 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

SCISSIONE CON ATTRIBUZIONE ALLA BENEFICIARIA DI DIRITTI REALI PARZIALI DERIVATI DA UN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ SUSSISTENTE NEL PATRIMONIO DELLA SCISSA

Si ritiene legittimo attuare una scissione nella quale sia prevista l’assegnazione alla beneficiaria di un diritto reale parziale derivato da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa.
E’ così possibile, ad esempio, assegnare ad una beneficiaria l’usufrutto o il diritto di superficie su un determinato bene immobile già spettante in piena proprietà alla scissa.
In tal caso, mancando un’autonoma valorizzazione dei diritti assegnati nelle scritture contabili della scissa, tale valorizzazione sarà compiuta, agli effetti dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c. richiamato dall’art. 2506-quater, comma 1, c.c. dagli amministratori, fermo restando che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non potrà eccedere il preesistente valore dell’intero risultante dalle scritture contabili della scissa.

Normativa:art. 2506-quater,c.c. (Massima L.A.33 - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FUSIONE TRA SOCIETÀ DI CAPITALI E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA RISULTANTE

In caso di fusione tra società di capitali, ad eccezione di alcune particolari ipotesi, il capitale della società risultante dalla fusione può essere liberamente determinato entro i seguenti due estremi: la somma dei patrimoni netti delle società interessate alla fusione, da intendersi quale limite superiore; in misura almeno pari al capitale minimo previsto dalla legge per il tipo societario cui appartiene la società risultante dalla fusione, da intendersi quale limite inferiore.

Normativa: art. 2501-bis, c.c. (Massima 3/2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

All’organo amministrativo, in sede di attuazione della fusione e di stipula del relativo atto:
a) è sottratta la possibilità di decidere in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti contabili (art. 2501 ter, nn. 5 e 6);
b) è rimessa (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci) una completa autonomia in ordine alla possibile postdatazione di tutti gli effetti (art. 2504 bis, comma 2);
c) è rimessa (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci) una completa autonomia in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti fiscali (art. 172, comma 9, T.U.I.R.).

Normativa: art. 2501-bis, c.c. (Massima 12/2010 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

MODALITÀ DI SODDISFAZIONE DEL CONCAMBIO NELLA FUSIONE E NELLA SCISSIONE

Il concambio, nelle fusioni per incorporazione e nelle scissioni a favore di società preesistenti, può essere soddisfatto sia con l'assegnazione di azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale deliberato a servizio della fusione o della scissione dalla società incorporante o beneficiaria, sia attraverso altre modalità, quali l'assegnazione di azioni proprie o la ridistribuzione di azioni del capitale della società incorporante o beneficiaria, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari

Normativa: artt. 2501-bis, 2504-octies, c.c. (Massima XII elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DELIBERAZIONI DI FUSIONE E DI SCISSIONE SUBORDINATE ALL'ESISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI 

Si reputano legittime le deliberazioni assembleari di fusione e di scissione la cui attuazione sia subordinata ad eventi futuri (come ad esempio il possesso della totalità del capitale sociale dell'incorporata, l'omogeneità della ripartizione del capitale sociale fra gli stessi soci o il verificarsi di un'altra fusione o scissione), l'avveramento dei quali sia da accertarsi in sede di stipulazione dell'atto di fusione o di scissione.

Normativa: artt. 2502 e 2504-novies, ult. comma, c.c. (Massima XVII elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LE DELIBERE DI FUSIONE O SCISSIONE

L'art. 2502 c.c. (dettato in tema di fusione e applicabile alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter ultimo comma c.c.) nella parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto va intesa nel senso che qualora siano introdotte clausole statutarie nuove o difformi da quelle contenute nello statuto della incorporata o della scissa per la cui adozione la legge o lo statuto richieda maggioranze più elevate (di quelle genericamente previste dal c.c. per le modifiche statutarie) la adozione della delibera di fusione o di scissione deve essere presa con la maggioranza più elevata.
Il principio vale sia nel caso in cui la società incorporante o la beneficiaria siano società di nuova costituzione sia nel caso in cui siano società preesistenti ( in tale caso il confronto va fatto fra le clausole della incorporata o della scissa e quelle della società preesistente anche se non modificate per effetto della fusione o della scissione).

Normativa: artt. 2502 e 2506 ter, ult. Co., c.c (Massima 21 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA FUSIONE

Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. - ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) - consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell'incorporata da parte dell'incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell'atto di fusione.
E' pertanto legittima l'assunzione di una decisione di fusione, secondo tale procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento dell'approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione; l'attuazione della fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario) l'avveramento del quale deve essere accertato in sede di stipulazione dell'atto di fusione.
In analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c. (e dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l'art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:
a) fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto);
b) fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima;
c) fusione di tre (o più) società interamente possedute "a cascata" (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);
d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
e) fusione per incorporazione (c.d. "inversa") della società controllante nella controllata interamente posseduta.

Normativa: art. 2505, c.c. (Massima 22 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 2505 SECONDO COMMA E 2505 BIS SECONDO COMMA C.C. ANCHE NEL CASO IN CUI IL POSSESSO DEL CAPITALE DELLA INCORPORANDA INTERVENGA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO.

La possibilità eventualmente prevista nell'atto costitutivo o nello statuto, che la fusione sia deliberata, anziché dall'assemblea, dall'organo amministrativo, nei casi previsti dagli artt. 2505 secondo comma c.c. e 2505 bis secondo comma c.c,. trova applicazione anche nel caso in cui il possesso dell'intero capitale o del 90% del capitale della incorporanda non preesista alla approvazione del progetto, ma intervenga nel corso del procedimento comunque prima della stipulazione dell'atto di fusione.

Normativa: artt. 2505, 2505-bis, c.c. (Massima 24 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FAR REDIGERE LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI NELLA SCISSIONE 

L'organo amministrativo può essere esonerato dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui agli articoli. 2501-sexies e 2506-ter c.c., con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione.
Il quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. va inteso nel senso che consente all'organo amministrativo, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, di farsi esonerare oltre che dall'obbligo di redigere la situazione patrimoniale di cui al primo comma e la relazione di cui al secondo, anche da quello di far redigere la relazione degli esperti di cui al terzo comma.
Tale possibilità si applica ad ogni tipo di scissione (totale o parziale) sia essa a favore di società di nuova costituzione o di società già esistente.
Resta fermo l'obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro capitale (il principio si desume dell'art. 2501-sexies ultimo comma c.c. in tema di fusione), nonché ove comunque applicabile per legge.

Normativa: artt. 2501-sexies, 2506-ter, 2343, 2465, c.c. (Massima 25 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FAR REDIGERE LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI NELLA FUSIONE

Il quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. è posta nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure a tutela della intangibilità del capitale.
La normativa comunitaria e l'esistenza dell'art. 2505-quater c.c. non impediscono tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino società per azioni.
Può quindi essere confermata la massima già elaborata da questa commissione (richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale: "non è necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l 'eventuale applicabilità dell'art. 2343 c.c."

Normativa: artt. 2343, 2465, 2505-quater, c.c. (Massima 26 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2501 SEXIES ULTIMO COMMA C.C. 

L'affidamento agli esperti, incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di cui ai commi terzo e quarto dell'art.2501 sexies c.c.) dell'incarico di redigere altresì la relazione di stima del patrimonio della o delle società di persone a norma dell'art. 2343 c.c. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2501 sexies c.c., presuppone:
a) che almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di persone
b) che la società risultante dalla fusione, nel caso di società di nuova costituzione, sia una società di capitali ovvero, nel caso di società preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della fusione, aumenti il proprio capitale.
Non è quindi necessaria la relazione di stima nel caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute o nel caso in cui non si proceda ad aumento di capitale della incorporante società di capitali stante l'identità soggettiva e quantitativa delle compagini sociali.
Nel caso di incorporazione in società di capitali di società di persone nella quale i soci della incorporante assicurino le azioni o quote da assegnare in concambio ai soci della società di persone incorporata mediante "restringimento" delle loro partecipazioni nella società incorporante di capitali si farà luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ma gli stessi non saranno tenuti alla relazione di stima del patrimonio della società a norma dell'art. 2343 c.c. in quanto tale relazione presuppone necessariamente una imputazione del conferimento a capitale sociale e/o a sovrapprezzo.

Normativa: artt. 2343, 2465, 2501-sexies, ult. comma, c.c. (Massima 27 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FUSIONE: SCELTA DELL'ESPERTO COMUNE

In caso di fusione nella quale la società incorporante o la società risultante dalla fusione non sia una s.p.a. o una s.a.p.a. (art.2501 sexies terzo comma c.c.) non può escludersi che alcune delle società partecipanti alla fusione scelgano come esperto lo stesso o gli stessi soggetti, muniti dei requisiti richiesti dalla legge, e non può al limite escludersi che tutte le società scelgano lo stesso esperto: rientrerà nella responsabilità degli amministratori effettuare questa scelta in modo tale da non compromettere le esigenze di imparzialità e indipendenza dell'esperto o degli esperti scelti.

Normativa: art. 2501-sexies, c.c. (Massima 28 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RINUNZIABILITÀ AL TERMINE INTERCORRENTE TRA L'ISCRIZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE E LA DECISIONE SULLA SCISSIONE

Il termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione e la data fissata per l'approvazione del progetto stesso, essendo posto nell'interesse esclusivo dei soci, può essere rinunziato con il consenso degli stessi.

Normativa: art. 2501-septies, c.c. (Massima 29 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE NON PROPORZIONALE CON FACOLTÀ DI SCELTA DI ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE

Nel caso di scissione non proporzionale il cui progetto preveda la facoltà di ciascun socio di optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria non appare necessario che il progetto stesso preveda il diritto per i soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, con indicazione di coloro a cui carico é posto l'obbligo di acquisto e neppure l'esistenza di un consenso unanime all'operazione.

Normativa: art. 2506, c.c. (Massima 30 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

COMBINAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

E' legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione).

Normativa: art. 2501-septies, c.c. (Massima 52 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA, FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE CON DECISIONE A MAGGIORANZA

In mancanza di indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell'art. 2252 c.c. (modifica dell'atto costitutivo con il consenso di tutti i soci) non comporta di per sè deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c., per i quali la trasformazione progressiva, la fusione e la scissione (quest'ultima in forza del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter c.c.) di società di persone possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso dei soci non consenzienti.

Normativa: art. 2252, 2500-ter, c.c. (Massima 55 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE IN CASO DI INCORPORAZIONE DI PIÙ SOCIETÀ

Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di due o più società, è possibile stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, a partire da date diverse per ciascuna società incorporata, purché non anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

Normativa: art. 2501-ter, c.c. (Massima 56 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ POSSEDUTE ALMENO AL NOVANTA PER CENTO

Nel caso in cui in una fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, si intenda omettere, ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., il progetto di fusione dovrà contenere, comunque, sia la determinazione del rapporto di cambio e la eventuale previsione dell'aumento di capitale della società incorporante necessario per assicurare il concambio sia l'impegno rivolto agli altri soci della o delle società incorporande di acquistare o fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di fusione o, successivamente, la deliberazione dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso di incorporazione di s.p.a., i-noltre, i soci avranno diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 ter, 5° comma, c.c.
L'atto di fusione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del ter-mine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto me-desimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della o delle società incorporande.
La competenza dell'organo amministrativo della società incorporante a deliberare la fusione di società possedute al 90% trova il suo fondamento nella prescrizione contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto della sola società incorporante e potrà essere esercitata a condizione che:
a) si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società incorporante dei documenti (tutti) di cui all'art. 2501 septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione dell'organo amministrativo della società incorporante (con facoltà di rinunzia al termine da parte dei soci della società incorporante stessa);
b) il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporanda (termine rinunziabile da parte dei soci della o delle società incorporande) e comunque purchè siano decorsi almeno otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501 ter c.c. effettuato presso il registro delle imprese della società incorporante, termine rinunziabile da parte dei soci della incorporante stessa.

Normativa: art. 2505-bis, c.c. (Massima 57 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE A FAVORE DI BENEFICIARIA CHE POSSIEDE ALMENO IL NOVANTA PER CENTO DEL CAPITALE DELLA SCISSA.

E' applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell'art. 2505 bis c.c. (incorporazione di società posseduta al novanta per cento) per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.
Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il concambio, l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una s.p.a., inoltre, i soci avranno diritto di conoscere le determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 ter, 5° comma, c.c..
L'atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa.
L'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la competenza dell'organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della società stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2505 bis c.c..

Normativa: artt. 2505-bis, 2506-ter, ult.comma, c.c. (Massima 59 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501 BIS, COMMA 4° E 2503, COMMA 1°, ULTIMA FRASE, C.C. 

L'attestazione richiesta dall'art. 2501 bis, comma 4°, c.c., nell'ambito della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere resa anche nell'ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta o comunque in ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di congruità sul rapporto di cambio.
Analogamente, l'asseverazione prevista dall'art. 2503, comma 1°, ultima frase, c.c., al fine di procedere alla fusione anticipata, può essere resa, ove le società intendano avvalersi di tale facoltà, anche nell'ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta o comunque in ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di congruità sul rapporto di cambio.
I compiti assegnati dalle citate norme all'esperto o alla società di revisione, in quanto fissati nell'interesse dei creditori, sono infatti logicamente e funzionalmente autonomi dal giudizio di congruità, di guisa che possono e debbono essere assolti, ove ne ricorrano i presupposti, anche indipendentemente dalla resa di un giudizio di congruità.

Normativa: artt. 2501-bis, 4^ comma, 2503, 1^ comma. (Massima 60 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

COMPUTO DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE O ALLA SCISSIONE E SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI.

Decorsi 60 giorni dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle relative deliberazioni, l'atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto (e quindi depositato per l'iscrizione), pur non essendo trascorso l'ulteriore periodo di cui il termine per l'opposizione dei creditori sarebbe maggiorato in caso di applicazione della sospensione feriale.

Normativa: art. 2503, c.c. (Massima 62 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

EFFETTI DELLA FUSIONE SUI DIRITTI DI PEGNO E DI USUFRUTTO GRAVANTI SULLE AZIONI O QUOTE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Nella fusione propria, qualora sulle azioni o sulle quote delle società che parteci-pano all'operazione gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione.
Nella fusione mediante incorporazione, qualora sulle azioni o sulle quote delle società incorporande, oggetto di concambio, gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporante.
L'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società incorporante, nell'attuare il concambio, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vin-colo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.

Normativa: art. 2504-bis, c.c.  (Massima 64 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE COMPORTANTE L'ESTINZIONE DEI DIRITTI DI PEGNO E DI USUFRUTTO GRAVANTI SULLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORATA

E' legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno o di usufrutto, pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione.
E' legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporarne un'altra con determinazione del rapporto di cambio, anche se su tutte o parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno e/o di usufrutto, lo statuto del-la società incorporante non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il con-senso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono estinguersi i loro diritti.

Normativa: artt. 2501-bis, 2352, c.c. (Massima 65 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

EFFETTI DELLA SCISSIONE SUI DIRITTI DI PEGNO E DI USUFRUTTO GRAVANTI SULLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ SCISSA.

In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sul-le azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
L'organo amministrativo delle società beneficiarie, nell'attuare l'assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.
Peraltro é legittima la deliberazione con la quale una società (scissa) deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione anche se: (i) su tutte o parte delle azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto; (ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la costituzione di tali diritti; (iii) non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.

Normativa: art. 2506-quater, c.c. (Massima 66 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RINUNZIA AI TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DI FUSIONE, IN CASO DI AZIONI O QUOTE GRAVATE DA DIRITTI DI PEGNO O DI USUFRUTTO.

E' legittima la deliberazione di fusione adottata senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei titolari di tali diritti; nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito al creditore pignoratizio o all'usufruttuario tale consenso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non essendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto.

Normativa: artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-Septies, Comma 1, c.c.  (Massima 67 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

IMPUTAZIONE DEL DISAVANZO "DA CONCAMBIO" NELLA FUSIONE E NELLA SCISSIONE

Il principio della continuità dei bilanci in sede di fusione, sancito dall'art. 2504-bis, comma 4, c.c., implica che, di regola, il capitale sociale della società risultante dalla fusione non possa eccedere la somma del capitale sociale e delle riserve delle società partecipanti alla fusione.
Tale assunto è peraltro suscettibile di deroga in caso di disavanzo "da concambio", dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell'incorporata ante fusione, e l'aumento di capitale sociale deliberato dall'incorporante a servizio della fusione, in misura necessaria per soddisfare il rapporto di cambio, qualora non vi siano sufficienti riserve (nel patrimonio netto dell'incorporata e/o dell'incorporante) per "coprire" detta differenza.
Deve infatti ritenersi consentita anche in questo caso - oltre che nell'ipotesi di disavanzo "da annullamento", pacifica in giurisprudenza e dottrina - l'imputazione del disavanzo da concambio "agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento", a norma dell'art. 2504-bis, comma 4, seconda frase, c.c..
Tuttavia, posto che siffatta imputazione del disavanzo da concambio, a differenza di quello da annullamento, comporta la formazione ex novo di capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipanti alla fusione, è in tal caso necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata a norma dell'art. 2343 c.c., la quale potrà pertanto essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, in analogia a quanto dispone l'art. 2501-sexies, comma 7, c.c..
In alternativa a quanto sopra, è comunque fatta salva la possibilità che la società incorporante soddisfi il rapporto di cambio a favore degli azionisti dell'incorporata mediante altre modalità (quali l'assegnazione di azioni proprie; la redistribuzione di azioni del capitale della società incorporante, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari; l'assegnazione di azioni senza valore nominale; etc.), che rispettino comunque l'esigenza di assicurare ai soci dell'incorporata una partecipazione congrua rispetto ai rapporti economici delle società partecipanti alla fusione, ma che non implichino un aumento del capitale sociale dell'incorporante superiore alla somma del capitale sociale dell'incorporata, delle riserve dell'incorporata e delle riserve dell'incorporante imputabili a capitale.
La medesima conclusione deve ritenersi applicabile, mutatismutandis, anche per la scissione, sia in ipotesi di scissione a favore di società preesistenti (nella quale si ri-produce una situazione sostanzialmente analoga a quella della fusione per incorpora-zione), sia in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione (nella quale, in-vece, l'imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una "conditio sine qua non" per poter dar corso all'operazione, ogni qual volta la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo posi-tivo, presenti valori contabili negativi).
E' fatta salva ogni diversa conseguenza derivante dall'applicazione dei principi IAS - IFRS, per le società che li abbiano adottati in via obbligatoria o facoltativa.

Normativa: art. 2504-bis, comma 4, c.c. (Massima 72 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE DI FUSIONE O SCISSIONE.

L'obbligo di cui all'articolo 2501-septies c.c. è correttamente adempiuto anche qualora il deposito dei documenti ivi elencati abbia luogo in date diverse. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dalla legge - ove non rinunciato all'unanimità dai soci - deve essere rispettato con riferimento al deposito dell'ultimo documento.
Per altro verso, ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. - ovvero del ter-mine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio - assume rilevanza il deposito pres-so la sede sociale del solo progetto di fusione o di scissione.

Normativa: art. 2501-septies, c.c. (Massima 87 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

SITUAZIONI PATRIMONIALI E BILANCI IN CASO DI FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE.

In caso di fusione o scissione cui partecipino società in nome collettivo o in accomandita semplice, le norme contenute negli articoli 2501-quater c.c. (redazione della situazione patrimoniale con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio), 2501- septies, comma 1, nn. 2 e 3, c.c. (bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale), e 2502-bis c.c. (deposito e iscrizione della decisione di fusione insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c.), devono essere coordinate, in relazione alle società di persone, con l'art. 2217 c.c., il quale, nel prescrivere la redazione dell'inventario, stabilisce i requisiti del bilancio cui è tenuto l'imprenditore commerciale.
Tali requisiti -e non necessariamente quelli prescritti per il bilancio delle società di capitali -devono perciò sussistere in ordine alla situazione patrimoniale di fusione o di scissione ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che partecipano alla fusione o alla scissione.

Normativa: artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-Bis c.c. (Massima 97 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ POSSEDUTA AL NOVANTA PER CENTO DALLA CONTROLLANTE TOTALITARIA DELL'INCORPORANTE.

La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta per cento (art. 2505 c.c.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società incorporanda.

Normativa: art. 2501-bis, c.c. (Massima 98 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE "DOPPIA" A FAVORE DI UNA MEDESIMA SOCIETÀ BENEFICIARIA. 

E' legittima la scissione contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell'operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte le società coinvolte nell'operazione).
La scissione "doppia" a favore di una medesima beneficiaria può inoltre essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione parziale che come scissione totale.

Normativa: art. 2506 c.c.(Massima 103 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FUSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE DALLA QUALE RISULTI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - PRESUPPOSTI PER LA NECESSITÀ DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2501-SEXIES, COMMA 6 E 2343 C.C. - CASI CHE NE CONSENTONO L'OMISSIONE.
RELAZIONE DI STIMA E RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO — DIVERSITÀ DI FUNZIONI DETERMINANTE LA NECESSITÀ DELLA PRIMA ANCHE IN ASSENZA DELLA SECONDA — APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 2500-TER, COMMA 2, C.C.
S.R.L. RISULTANTE DALLA FUSIONE O INCORPORANTE — ART. 2343, COMMI 3 E 4, C.C. — NON APPLICABILITÀ
NOMINA DI PIÙ ESPERTI DISTINTI PER CIASCUNA SOCIETÀ — REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PER LA SOCIETÀ DI PERSONE DA PARTE DEL SOLO ESPERTO DA ESSA NOMINATO.

I) Nella fusione la redazione della relazione di stima a norma dell'alt 2343, prevista dal comma 6 dell'art. 2501-sexies, è necessaria solamente quando concorrono i seguenti presupposti:
- che si tratti di fusione, propria o per incorporazione, alla quale partecipi almeno una società di persone ed al contempo la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società di capitali;
- che il capitale della società incorporante o risultante dalla fusione venga determinato imputando ad esso elementi patrimoniali della società di persone.
II) La relazione di stima non è quindi necessaria: nei casi di fusione c.d. "semplificata" (art. 2505); in tutti i casi in cui non si faccia luogo ad aumento di capitale dell'incorporante; quando il capitale viene aumentato utilizzando elementi del netto patrimoniale già esistenti nel bilancio dell'incorporante, ovvero, nella fusione propria, quando il capitale della nuova società di capitali originata dalla fusione è uguale al capitale o al netto patrimoniale della società di capitali partecipante alla fusione.
III) La relazione di stima del patrimonio della società di persone, se necessaria, deve essere redatta anche se non si fa luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, stante la diversità di funzione tra le due relazioni.
In tali casi, per le modalità di nomina o designazione dell'esperto e di redazione della relazione di stima, troverà applicazione analogica l'art. 2500-ter, comma 2, che rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465.
IV) Qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società a responsabilità limitata, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 2343, e non si deve pertanto procedere alla revisione della stima, in applicazione analogica dell'art. 2500-ter, comma 2, ovvero dello stesso art. 2465.
V) In caso di nomina di esperti distinti per ciascuna società partecipante alla fusione, la relazione di stima del patrimonio della società di persone potrà essere redatta e sottoscritta dal solo esperto nominato dalla stessa società di persone.

Normativa: 2500-ter, comma 2^, 2343, 2465, c.c. (Massima 7 elaborata dal Consiglio Notarile di Napoli)

TERMINI PER L’OPPOSIZIONE DEI CREDITORI NELLA SCISSIONE DI SOCIETÀ NON AZIONARIE

Laddove la società scissa o le beneficiarie preesistenti non siano società per azioni, in accomandita per azioni o cooperative che abbiano adottato la disciplina delle società per azioni (o alla quale tale disciplina si applichi in forza dell’art. 2519, comma 1, c.c.), è possibile addivenire alla stipula dell’atto di scissione dopo il decorso senza opposizione dei creditori di soli trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, dovendosi a tale riguardo ritenere applicabile l’art. 2505-quater c.c., nonostante esso non sia espressamente richiamato dalle norme in materia di scissione. Non è ostativo all’applicazione dell’abbreviazione a trenta giorni del termine in esame il fatto che la società beneficiaria di nuova costituzione sia di tipo azionario, purchè quella scissa e le eventuali altre beneficiarie preesistenti non lo siano.

Normativa: art. 2505-quater, c.c.
(Massima 62 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

LIMITI DELLA RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE (ARTT. 2504-BIS, 2506-QUATER C.C.)

La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, consentita rispettivamente dall’art. 2504-bis e dall’art. 2506-quarter c.c., incontra il solo limite dell’avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l’approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell’esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.

E’ quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione e della scissione a una data che ricada in un esercizio già chiuso, purchè non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione.

Normativa: (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.)
(Massima n. 192 pubblicata il 27 maggio 2021 dal Consiglio Notarile di Milano) 

LA DETERMINAZIONE DELL’ORA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE (ARTT. 2504-BIS, 2506 – QUARTER C.C.)

La clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, c.c., è legittima e produce gli effetti dell’operazione a partire dal giorno e dall’ora in essa dichiarati.

Normativa: (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.)
(Massima n. 193 pubblicata il 27 maggio 2021 dal Consiglio Notarile di Milano)