LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PARTECIPAZIONI

PIGNORAMENTO/SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L E SPETTANZA/ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI SOCIALI

  1. Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro della quota di s.r.l. l'esercizio dei diritti sociali ha una disciplina unitaria.
  2. L'autonomia privata - statutaria - non può "conformare" la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l.
  3. Ai sensi dell’art. 2471 bis e 2352, cod. civ., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di srl il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471, cod. civ.
  4. L'esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma terzo, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
  5. Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che "esercita" il diritto di voto - abbia "consentito" all'assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione – svaniscono il valore economico o la possibilità di "realizzo" della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all'esercizio del diritto di recesso.

Normativa: artt. 2471 bis, 2468, terzo comma, 2352 cc. (Massima n. 43 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

PIGNORAMENTO E SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L. - ESECUZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell’art. 2471-bis e 2352 c.c., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del cu-stode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471 c.c.

Normativa: artt. 2471-bis, 2352cc. (Massima n. 52/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO

Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.2 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO

Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.3 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DELEGABILITÀ DELL’ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO

L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.4 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO E OBBLIGO DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DI UN TERZO

È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell’obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento. In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.5 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO

Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.6 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto.

Normativa: artt. 458, 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.7 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

RECESSO IN CONSEGUENZA DI PREVISIONE STATUTARIA DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

Il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell’art. 2469 c.c. è esercitabile:

  1. in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;
  2. solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.
    Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

Normativa:  art. 2469, 2^ comma, c.c. (Massima I.I.13 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE

Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

Normativa:  art. 2469, 2^ comma, c.c. (Massima I.I.14 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI

Ai limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall’art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.16 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LIMITI EXTRASTATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c.(Massima I.I.17 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

EFFICACIA CONVENZIONALE DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.18 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA

È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.20 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE

La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.21 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ARBITRAGGIO E REVOCA DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE

Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.

Normativa: artt. 1349, 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.22 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PRELAZIONE E USUFRUTTO

È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle partecipazioni.

Normativa: artt. 2352, 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.23 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LIMITI DI VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE PARTECIPAZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO

Le clausole statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 2473 c.c.) le loro partecipazioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con il consenso di tutti i soci.Dette clausole sono opponibili ai terzi acquirenti in quanto risultanti dal testo di statuto depositato nel registro delle imprese.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, c.c. (Massima I.I.25 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

INTRODUZIONE O RIMOZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L.

La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipa-zioni di s.r.l. può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente, con il quorum deliberativo che lo statuto stesso - ovvero, in mancanza, la legge - generi-camente dispone per le modifiche statutarie.Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di s.r.l. vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere, ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all'art. 2469, comma 2°, c.c.

Normativa: artt. 2469 e 2473 c.c. (Massima n. 31 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLE DI DIVIETO O DI MERO GRADIMENTO RIFERITE ALLA COSTITUZIONE DI USUFRUTTO O DI PEGNO SU PARTECIPAZIONI DI S.R.L..

Sono legittime, e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l. e le clausole di mero gra-dimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l..

Normativa: art. 2469 cc. (Massima n. 33 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI NELLA S.R.L..

I "particolari diritti" che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3° c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente "riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", cui espressa-mente si riferisce la norma, bensì ulteriori "diritti diversi", dovendosi ritenere concessa all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di "liberamente determinare il contenuto" delle partecipazioni sociali, "nei limiti imposti dalla legge".In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime, nonché l'eventuale deroga alla norma dettata nell'art. 2468, comma 4°, c.c., in base alla quale i particolari diritti "possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci".Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l'atto costitutivo disponga la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione (ossia, a seconda dei casi, l'estinzione totale o parziale dei particolari diritti, la variazione della loro misura, la modificazione del nome del socio che ne è in tutto o in parte titolare, etc.), senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assemblea-re che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc. (Massima n. 39 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano n. 39)

PIGNORAMENTO E SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L. - ESECUZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell’art. 2471-bis e 2352 c.c., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del cu-stode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471 c.c. Normativa: artt. 2471-bis, 2352cc. (Massima n. 52/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze) Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l.. È legittima la clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote di s.r.l. per un periodo superiore ai due anni, escluda espressamente la facoltà di recesso per l'intero periodo di intrasferibilità, purché il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell'oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo.

Normativa: artt. 2469, comma 2, cc. (Massima n. 152 del 17 maggio 2016 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLA «ANTI-STALLO» DI RISCATTO O DI ACQUISTO FORZATO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (C.D. CLAUSOLA DELLA «ROULETTE RUSSA» O CLAUSOLA DEL «COWBOY»)

È legittima la clausola statutaria, tipicamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, che attribuisca ai soci - al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell'organo amministrativo e/o in assemblea - la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio (o uno di essi, a seconda delle circostanze) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all'altro socio la scelta tra (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo (c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy»). La legittimità della clausola - pur non richiedendo necessariamente l'espresso richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per il caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. o dell'art. 2473, comma 3, c.c. - è da intendersi subordinata, al pari di quanto già affermato nella massima 88 per il caso delle clausole di «drag along», alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa. Il diritto di attivare la procedura della clausola della «roulette russa» o del «cowboy» può essere attribuito genericamente dallo statuto a qualsiasi socio, eventualmente in dipendenza di una determinata soglia di partecipazione o di determinati presupposti, così come può consistere in un «diritto diverso» che connota (da solo o con altri diritti diversi) una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. (o una categoria di quote di s.r.l. PMI ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012) oppure in un «diritto particolare» attribuito uti singuli a uno o più soci specificamente individuati dallo statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. Oltre alla c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», in senso stretto, come sopra descritta, i medesimi principi trovano applicazione nelle ulteriori possibili varianti di clausole statutarie simili, la cui attivazione sia prevista anche in ipotesi diverse dallo stallo decisionale, dovendosi ritenere che l'autonomia statutaria sia al riguardo libera di determinare (i) i presupposti che consentono di attivare la procedura; (ii) le modalità con cui deve essere attivata ed eseguita la procedura; nonché (iii) il numero di "offerte" che comportano il diritto di riscatto e/o di acquisto.

Normativa: artt. 2437-sexies, 2473-bis c.c.
(Massima n. 181 pubblicata il 17 marzo 2020 dal Consiglio Notarile di Milano) 

CLAUSOLA STATUARIA CHE LIMITA LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE, SUBORDINANDONE L’EFFICACIA ALL’ADESIONE DELL’ACQUIRENTE A UN PATTO PARASOCIALE (ART.2355-BIS, 2341-BIS; 2469 C.C.)

E’ legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.

In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.

Normativa: (art.2355-bis, 2341-bis; 2469 c.c.)
(Massima n. 194 pubblicata il 27 maggio 2021 dal Consiglio Notarile di Milano) 

CLAUSOLA DI PRELAZIONE IN FAVORE DI NON SOCI

La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente e può essere introdotta nello statuto sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante delibera assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa delibera non spetta il diritto di recesso, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2473, comma 1, c.c.).
Con le stesse maggioranze, e senza il consenso del terzo, tale clausola può essere rimossa.

Normativa: art. 2355 c.c.
(Massima n. I.I.40 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE A FAVORE DI NON SOCI - TECNICHE REDAZIONALI ED AUTONOMIA STATUTARIA

Ammessa la liceità dell’introduzione nello statuto (vedasi Orientamento I.I.40) della clausola di prelazione a favore di non soci, che “ab origine” si introduce per agevolare l’ingresso di un estraneo in società, la sua disciplina può essere declinata variamente ed ampiamente nell’esercizio dell’autonomia contrattuale. Sarà così possibile prevedere che a fronte dell’esercizio, anche solo parziale, del diritto di prelazione da parte del terzo la clausola diventi inefficace per il futuro (avendo carattere tendenzialmente precario o temporaneo ed avendo esaurito la sua funzione con l’ingresso in società del terzo; in tal caso il diritto si consuma con il suo primo esercizio ed indipendentemente dalla misura o dalla quantità della partecipazione acquisita), oppure, al contrario, che il diritto di prelazione permanga in capo al soggetto pre-individuato (originariamente estraneo) il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di partecipazioni (e quindi anche qualora sia già divenuto socio). Ma sono peraltro da ritenersi legittime anche discipline più articolate in funzione delle diverse esigenze manifestate dai paciscenti, quali, ad esempio: la permanenza del diritto in capo al terzo per più volte fino al raggiungimento di una certa soglia o percentuale di capitale sociale; la spettanza del diritto al soggetto pre-individuato anche più volte ma solo se al momento dell’esercizio della prelazione sia attualmente terzo (pur essendo stato una o più volte socio); oppure ancora, qualora si intenda introdurre vincoli alla circolazione delle partecipazioni della società controllata, l’attribuzione del diritto di prelazione in favore di tutti i soci della società controllante proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni e con diritto di prelazione ulteriore, per la eventuale parte residua, a favore di quelli che abbiano esercitato la prelazione nell’esercizio del diritto statutariamente attribuito.

Le singole clausole potranno essere variamente declinate in relazione agli strumenti offerti dal modello societario.

Normativa: art. 2355 c.c.
(Massima n. I.I.41 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

CLAUSOLA DI PRELAZIONE IN FAVORE DI NON SOCI

la clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente e può essere introdotta nell’atto costitutivo sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, se non sia stato convenuto diversamente (art. 2252 c.c.). E’ opportuno precisare nella clausola se il diritto di prelazione vincola anche i soci diversi dal cedente o se il trasferimento conseguente al suo esercizio sia subordinato al loro consenso (unanime o a maggioranza). Tale clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo.

Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. O.A. 12 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)