MODALITA’ DI VOTO

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.

Normativa: art. 2479 c.c. (Massima n. I.B.8 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARE IL PROCEDIMENTO DI DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTO

Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla attuazione del procedimento di decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Sarà così possibile attribuire statutariamente detto potere ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

Normativa: art. 2479 c.c. (Massima n. I.B.28 - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E VOTO SEGRETO

Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Normativa: art. 2479 c.c. (Massima n. I.B.9 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VOTO PER CORRISPONDENZA E METODO ASSEMBLEARE

Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del comma 4 dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.

Normativa: Artt. 2379 e 2479 C.C. (Massima n. I.B.10 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

USO DI MEZZI TELEMATICI E DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA S.R.L.

Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Normativa: artt. 2370, 2479 e 2479 bis c.c. (Massima n. 14 pubblicata il 10 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CANONI INTERPRETATIVI DEGLI STATUTI SOCIETARI E PREVISIONI STATUTARIE AL RIGUARDO

E’ legittima l’introduzione nello statuto di una società di capitali di clausole che dettino regole per la sua interpretazione basate su criteri ermeneuticiche prescindano dall’indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro comportamento dopo la conclusione del contratto, tali da limitare il processo interpretativo al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio della “buona fede” con esclusione di eventuali elementi riferibili alla volontà storica dei soci e/o comunque “parasociali”.

Normativa: art. 2376 c.c.
(Massima n. 71 pubblicata il 6 giungo 2019 dal Consiglio Notarile di Firenze) 

CLAUSOLE STATUTARIE DI PREVENZIONE/RISOLUZIONE DELLO STALLO CHE NON INCIDONO SULLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Sono legittime le clausole statutarie che, pur non incidendo sulle partecipazioni dei soci (vedi in proposito l’Orientamento 73/2020 di questo Osservatorio sulla clausola cosiddetta di “roulette russa”), prevengono e/o risolvono lo stallo decisionale (dell’organo amministrativo o di quello assembleare-dei soci) avvalendosi di tecniche composite ed utilizzando termini (iniziali o finali) e/o condizioni (sospensive o risolutive).

L’autonomia statutaria dovrà esattamente:

  • qualificare il concetto di stallo ed i suoi presupposti, precisando se operi con riferimento all’organo amministrativo e/o a quello assembleare/ai soci;
  • individuare lo strumento di prevenzione/gestione/risoluzione dello stallo; determinarne l’ambito temporale e l’esatta operatività.

Normativa: art. 2468 c.c.
(Massima n. 72 pubblicata il 30 settembre 2020 dal Consiglio Notarile di Firenze)