MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO IN GENERALE NELLE S.R.L.

VERBALI RECANTI MODIFICHE STATUTARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI -FACOLTATIVITÀ DI ALLEGAZIONE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE AGGIORNATA - DISPENSA DALLA LETTURA IN CASO DI ALLEGAZIONE – AMMISSIBILITÀ.

Nei verbali contenenti modifiche statutarie di Società di capitali non è obbligatoria l'allegazione al verbale dello Statuto aggiornato; quando tale allegazione (ancorché facoltativa) avvenga, è legittima la dispensa dalla lettura, posto che il controllo di legalità del Notaio sulle modifiche statutarie avviene in un momento successivo alla redazione del verbale.

Normativa: artt. 2436 e 2480 c.c. (Massima n. 2 pubblicata il 27 maggio 2011 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)

EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE

Il principio - stabilito nell'art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto.
Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia.

Normativa: artt. 2436 e 2480 c.c. (Massima n. 19 pubblicata il 10 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

MODIFICAZIONI STATUTARIE E "TRASFORMAZIONE" DI S.R.L. SEMPLIFICATA E S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

L'assemblea dei soci di s.r.l. semplificate e di s.r.l. a capitale ridotto può legittimamente deliberare, mantenendo la propria "forma" giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo che siano compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle s.r.l. "ordinarie".
Si reputa altresì ammissibile l'adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all'altro (da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale ridotto e vice versa) o il passaggio da uno di tali sotto-tipi alla forma giuridica della s.r.l. "ordinaria" ovvero ancora il passaggio inverso, da s.r.l. "ordinaria" a uno di tali sotto-tipi. A tal fine è necessario che: (i) l'atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione ; (ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione.
Il passaggio da s.r.l. semplificata o da s.r.l. a capitale ridotto alla forma di s.r.l. ordinaria richiede necessariamente il contestuale aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno euro 10.000 - a titolo gratuito o a pagamento - con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una s.r.l. (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.
Nel caso inverso di passaggio da s.r.l. "ordinaria" a uno dei due sotto-tipi, è d'altro canto necessario ridurre il capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato: (a) con efficacia immediata (salva l'iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.; (b) con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2482, comma 2, c.c. (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.

Normativa: artt. 2463 bis c.c. e 44 D.L. N. 83/2012. (Massima n. 132 pubblicata il 5 marzo 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DELEGA DEL POTERE DI MODIFICARE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (ART. 2436 C.C.) 

Si reputa legittimo che le deliberazioni soggette a iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c. contengano la delega ad amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché apportino alle deliberazioni stesse le modifiche eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Normativa: artt. 2436 e 2480 c.c. (Massima n. 69 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ESEGUIBILITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI NON ISCRITTE

Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., (richiamato dall’art. 2480 c.c.) alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.
È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.:
a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette “delibere a cascata”);

b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);
c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.
In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione.

Normativa: artt. 1357, 2436 e 2480 c.c. (Massima n. I.F.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MODIFICA DELLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE

È possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.
Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato.

Normativa: artt. 2364 e 2478 bis c.c. (Massima n. I.F.2 - 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PARTICOLARI IPOTESI DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE 

La deliberazione assembleare che:
1. modifica la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l'assemblea si tiene (ad esempio: (i) delibera, assunta in febbraio 2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003; (ii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; (iii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003);
ovvero
2. interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare, (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003)
deve:
- essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;
- rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l'anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;
- essere assunta in epoca che consenta l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa (circostanza che si verifica naturalmente nel caso sopra indicato al punto 2).

Normativa: artt. 2364 e 2478 bis c.c. (Massima n. 16 pubblicata il 26 febbraio 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

Normativa: artt. 2364 e 2478 bis c.c. (Massima n. 15 pubblicata il 9 dicembre 2003 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA DELLA VERBALIZZAZIONE NOTARILE — ASSENZA DELLA VERBALIZZAZIONE DEL NOTAIO — NULLITÀ EX ART. 2379, COMMA 1, C.C. — NECESSITÀ DEL VERBALE DI CONFERMA EX ART. 2379-BIS, COMMA 2, C.C..

La deliberazione di una società di capitali, per le ipotesi in cui sia prescritta la verbalizzazione notarile (come nel caso delle delibere modificative dello statuto sociale), ove intervenga in assenza di tale verbalizzazione deve ritenersi affetta da nullità riconducibile alla previsione di cui all'art. 2379, comma 1, c. c. (nullità per "mancanza di verbale). La mancata verbalizzazione notarile, infatti, determina un vizio del procedimento relativo all'insostituibile controllo sulla legittimità e legalità del procedimento medesimo ed in ordine all'esito del deliberato ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e quindi ai fini dell'affidamento dei terzi. L'attuale formulazione dell'art. 138-bis della L. n. 89 / 1913 imputa al notaio la violazione dell'art. 28 della medesima legge allorché lo stesso iscriva nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, stabilendo le connesse gravi sanzioni. Ciò implica che il verbale notarile sia un momento del più complesso iter che conduce alla corretta iscrizione del fatto delibera, senza del quale l'iscrizione non manifesta (soltanto) la lesione data dalla "mera" circostanza dell'assenza del documento probatorio del fatto "delibera", quanto piuttosto la ben più grave violazione corrispondente al mancato esercizio dei poteri di controllo che l'ordinamento ha considerato irrinunziabili. Consegue che, in caso di verbalizzazione successiva all'assunzione di una delibera viziata da nullità del tipo di quella ipotizzata (si pensi all'ipotesi di una "ricostituzione" del capitale sociale di seguito a perdite integrali, adottata senza verbale notarile, ma illegittimamente iscritta nel Registro delle Imprese), il notaio debba avvalersi del disposto del secondo comma dell'articolo 2379-bis c.c. a mente del quale l'invalidità per mancanza di verbale può essere sanata mediante (regolare) verbalizzazione eseguita "prima dell'assemblea successiva".

Normativa: artt. 2379, 2379 bis e 2480 c.c. (Massima n. 5 pubblicata il 27 maggio 2011 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ENTI PRIMO LIBRO

La verbalizzazione delle riunioni collegiali degli enti non societari. Essendo funzionali alla tutela di interessi rinvenibili in tutte le formazioni associative organizzate secondo il modello corporativo, di cui è parte l’assemblea dei partecipanti, le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’adunanza assembleare di cui all’art.2375 c.c. sono applicabili per analogia alle associazioni riconosciute o non riconosciute, anche se ulteriormente qualificate (ONLUS, APS, ODV, e in futuro ETS) Pertanto, la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere differita, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art.2375 c.c. Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere sottoscritto solo dal Notaio. In ragione dell’applicabilità di tali regole redazionali, il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico nemmeno qualora si tratti di assemblea di un’associazione qualificata come ODV, o come APS o come ONLUS (omissis…)

Normativa: artt 14 e ss e 2436 c.c.
(Massima n. 75/2020 pubblicata dal Consiglio Notarile di Firenze) 

MODIFICAZIONI STATUTARIE DI SOCIETÀ VIZIATE DA UNA CAUSA DI NULLITÀ (ART. 2332 C.C.)

Le modificazioni statutarie deliberate da s.p.a. o s.r.l. che siano state iscritte nel registro delle imprese pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. si reputano legittime e omologabili, non essendovi in linea di principio ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie stesse con la sussistenza di un vizio di nullità.

Dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori, ai sensi del comma 4 del citato art. 2332 c.c., le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione, e sono assoggettate alla disciplina dell’art. 2487-ter c.c. qualora comportino la revoca dello stato di liquidazione.

Normativa: art. 2332 c.c.
(Massima n. 197 pubblicata il 27 maggio 2021 dal Consiglio Notarile di Milano)