AMMINISTRAZIONE - SISTEMA DUALISTICO NELLE SPA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - NOMINA

Dal rinvio che l’art. 2409 undecies c.c. fa all’art. 2380 bis, comma 5, c.c. si deve dedurre che anche il consiglio di gestione debba contemplare un presidente.
La nomina del presidente del consiglio di gestione deve intendersi spettante al consiglio di gestione medesimo, se questi non è designato dal consiglio di sorveglianza.
Non è possibile attribuire statutariamente tale competenza all’assemblea dei soci.

Normativa: artt. 2380 bis, c5, 2409 undecies c.c. (Massima H.D.1 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - POTERI 

L’omesso rinvio da parte dell’art. 2409 undecies c.c. all’art. 2381, comma 1, c.c. che fissa, in assenza di diversa scelta statutaria, i compiti minimi del presidente dell’organo amministrativo, non esclude che tale previsione trovi applicazione “in quanto compatibile”, ai sensi del comma 3 dell’art. 2380 c.c., anche nel modello dualistico.
Non sussiste infatti alcuna ragione per ritenere che il presidente dell’organo gestorio del modello dualistico debba avere una rilevanza diversa rispetto al presidente dell’organo gestorio del modello tradizionale.

Normativa: artt.2409 undecies, 2381, c1 e 3 c.c. (Massima H.D.2 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - NOMINA DEI COMPONENTI - IMPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA

E' da ritenersi illegittima una clausola statutaria che attribuisca la nomina dei consiglieri di gestione all'assemblea. La competenza, tanto in materia di nomina (e revoca) dei gestori quanto di determinazione del loro compenso, è rimessa in via di principio (restando salve le eccezioni poste dallo stesso art. 2409 novies, comma 3, c.c. riguardanti la prima nomina e quelle stabilite in virtù degli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c.) al consiglio di sorveglianza.
Solo per la determinazione del compenso è possibile derogare alla suddetta regola generale, attribuendo il relativo potere all’assemblea ai sensi dell’art. 2409 terdecies lett. a), c.c.

Normativa: artt. 2409 novies, comma, 2409 terdecies, lett. a) c.c. (Massima H.D.3 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CAUSE PARTICOLARI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA - PASSAGGIO VIETATO TRA CONSIGLIO DI GESTIONE E CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEL SOLO ARCO TEMPORALE DEL MANDATO

Con riferimento al disposto degli articoli 2409 novies,,comma 4, c.c. e 2409 duodecies, comma 10, c.c., è da ritenersi legittimo che, alla scadenza del mandato, un soggetto che abbia ricoperto la carica di consigliere di gestione possa essere nominato consigliere di sorveglianza e viceversa.
Il divieto posto dal legislatore deve essere interpretato come un divieto di cumulo e non di modifica di funzioni.

Normativa: art. 2409 novies, comma 4 e 2409 duodecies, comma 10 c.c. (Massima H.D.4 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLA STATUTARIA CHE PREVEDA UN PERIODO DI TRANSIZIONE PER IL PASSAGGIO DALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI GESTIONE A QUELLO DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA E VICEVERSA - AMMISSIBILITÀ

E' da ritenersi legittima la clausola statutaria che fissi un periodo di tempo minimo di transizione affinché un soggetto che abbia ricoperto la carica di consigliere di gestione possa essere nominato consigliere di sorveglianza e viceversa.

Normativa: artt. 2409 novies, 2409 duodecies c.c. (Massima H.D.5 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITÀ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA

Considerata la struttura del sistema dualistico che prevede la sostituzione dell’assemblea con il consiglio di sorveglianza per tutte le principali questioni che attengono, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’impresa sociale, l'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c. sembra di competenza di tale ultimo organo, stante il richiamo che l’art. 2409 undecies c.c. fa all’art. 2390 c.c. nei limiti della compatibilità. Infatti tali limiti devono intendersi riferiti non già al contenuto del divieto di concorrenza, ma alla sola individuazione dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

Normativa: artt. 2409 undecies, 2390 c.c. (Massima H.D.6 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITÀ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA ATTRIBUITA STATUTARIAMENTE ALL'ASSEMBLEA

Nel sistema dualistico appare legittima una clausola statutaria che attribuisca all'assemblea ordinaria la competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. richiamato dall'art. 2409 undecies c.c.
Non sembra infatti che la competenza naturale del consiglio di sorveglianza per tale autorizzazione non sia derogabile con una diversa previsione statutaria, considerato che l’art. 2390 c.c. è espressione di un generale dovere di lealtà e cura dei gestori nei confronti dei soci e che, quindi, questi ultimi soggetti siano direttamente interessati a valutare se ed in che misura acconsentire ad un affievolimento del rigore di tale divieto.

Normativa: artt. 2409 undecies, 2390 c.c. (Massima H.D.7 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - COMPENSO - FORME DELLA REMUNERAZIONE

Nel sistema dualistico, pur in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2389 c.c., ed in particolare al secondo comma che prevede la possibilità che i compensi spettanti agli amministratori siano costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, è da ritenere legittimo che spetti al consiglio di sorveglianza ovvero all'assemblea, se detta competenza sia ad essa statutariamente attribuita, la facoltà di determinare il compenso anche in tali forme senza la necessità di un'apposita previsione statutaria, come peraltro espressamente previsto nel sistema monistico.
Non appare infatti che sotto questo profilo possano porsi questioni di incompatibilità tra il sistema di amministrazione dualistico e quello tradizionale ai sensi degli artt. 2380 c.c. e 223 septies disp. att. trans. c.c.

Normativa: artt. 2389, c2, 2380 c.c. (Massima H.D.8 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - DURATA DELLA CARICA - LIMITE LEGALE MASSIMO - AMMISSIBILITÀ DI MANDATI CON TERMINE PIÙ BREVE

Deve ritenersi che l’art. 2409 novies, comma 4, c.c., determinando il limite massimo di durata in carica dei consiglieri di gestione, non impedisca di fissare la durata del mandato in un periodo di tempo inferiore ai tre esercizi.
In tal senso depone non solo la lettera dell’art. 2409 novies c.c. (che parla di “periodo non superiore a tre esercizi”) ma altresì la mancanza, nel caso del consiglio di gestione, di quella giustificazione sulla quale tipicamente si fonda la tesi della inderogabilità della durata di altri organi (quali ad esempio del collegio sindacale): l’esigenza di non condizionare la lunghezza dell’incarico al grado di “asservimento” dei controlli nei confronti di coloro i quali esercitano il potere di direzione nell’impresa.

Normativa: art.2409 novies c.c. (Massima H.D.9 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA COOPTAZIONE

L'art. 2409 novies, ultimo comma, c.c. disciplina in maniera autonoma l'ipotesi del venir meno di uno o più dei componenti del consiglio di gestione attribuendo al consiglio di sorveglianza la competenza esclusiva a designare i sostituti, con ciò escludendo l'applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 2386 c.c.
In conformità alle regole strutturali proprie del sistema dualistico, nonché alla imperatività della norma sulla competenza della nomina dei componenti del consiglio di gestione in capo al consiglio di sorveglianza, appare non conforme ai caratteri tipologici di tale sistema di amministrazione e controllo l'introduzione nello statuto di una clausola che richiami il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei consiglieri di gestione.

Normativa: art. 2409 novies, ultimo comma, c.c. (Massima H.D.10 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA "SIMUL STABUNT SIMUL CADENT"

Non appare contraria al rispetto dei caratteri tipologici del sistema dualistico di amministrazione e controllo, né alla imperatività della norma sulla competenza della nomina dei componenti del consiglio di gestione in capo al consiglio di sorveglianza, l'introduzione nello statuto di una clausola che preveda per il caso della cessazione di taluni dei componenti del consiglio di gestione il venir meno di tutti i componenti di esso.
Infatti anche nell’ambito del sistema dualistico può avvertirsi l’esigenza a soddisfare la quale è diretta una clausola simul stabunt simul cadent, ossia garantire che un determinato equilibrio all’interno dell’organo gestorio venga mantenuto per tutto l’arco del mandato, anche nel caso del venir meno di taluni suoi componenti.

Normativa: artt.2409 octies ss, 2386 c.c. (Massima H.D.11 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - TERMINE DI SCADENZA DEI SOSTITUTI - AUTONOMIA STATUTARIA

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. In tal caso il componente così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina, dovendosi ritenere applicabile in tal senso il principio generale desumibile dall'art. 2386, comma 3, c.c., anche se non richiamato dall'art. 2409 undecies c.c.

Normativa: artt. 2386, c3, 2409 undecies c.c. (Massima H.D.12 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - COMPOSIZIONE - NUMERO MINIMO LEGALE - AUTONOMIA STATUTARIA

La norma dell’art. 2409 duodecies c.c. fissa soltanto il numero minimo dei componenti il consiglio di sorveglianza (tre) lasciando all’autonomia statutaria la determinazione del numero massimo.
Appare legittimo che lo statuto possa prevedere, oltre ad un numero fisso di componenti il consiglio di sorveglianza (pari a tre o superiore), la sola determinazione di un numero minimo e massimo, lasciando in tale ultimo caso all’assemblea il potere di decidere, volta per volta, il numero dei componenti (entro i limiti statutari).

Normativa: art.2409 duodecies c.c. (Massima H.D.13 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - DURATA DELL’INCARICO - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE

Non può ammettersi la possibilità di modificare statutariamente la durata in carica dei componenti il consiglio di sorveglianza, in quanto tale durata è fissata dalla legge inderogabilmente in tre esercizi.

Normativa: art.2409 novies c.c. (Massima H.D.14 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE - COOPTAZIONE - ESCLUSIONE

L’art. 2409 duodecies, comma 7, c.c. dispone che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
Data la competenza esclusiva che la legge attribuisce all’assemblea in materia di sostituzione dei membri del consiglio di sorveglianza non appare ammissibile una clausola statutaria che preveda che la sostituzione possa avvenire secondo altri meccanismi, quale quello della cooptazione da parte dei membri rimasti in carica.

Normativa: art. 2409 duodecies, comma 7, c.c. (Massima H.D.15 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE - PROROGATIO

Il principio della prorogatio dei consiglieri di sorveglianza è espressamente previsto dalla legge (art. 2409 duodecies, comma 3, c.c.) solo per il caso della scadenza del termine, deve ritenersi pertanto che la cessazione di uno o più consiglieri di sorveglianza per rinuncia o decadenza operi immediatamente.

Normativa: art. 2409 duodecies, comma 3, c.c. (Massima H.D.16 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - PRESIDENTE - NOMINA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ASSEMBLEA

La norma di cui all'art. 2409 duodecies, comma 8, c.c., la quale prevede che il presidente del consiglio di sorveglianza sia eletto dall'assemblea, appare inderogabile e pertanto deve ritenersi illegittima una clausola statutaria che disponga diversamente.

Normativa: art. 2409 duodecies, comma 8, c.c. (Massima H.D.17 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - CLAUSOLA DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - AMMISSIBILITÀ

Appare legittima una clausola statutaria che, nel caso si parità di voti, riservi al presidente del consiglio di sorveglianza il voto dirimente (c.d. casting vote).

Normativa: art.2409 duodecies c.c. (Massima H.D.18 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - COMITATI SPECIALIZZATI PER MATERIA

Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la possibilità per il consiglio di sorveglianza
di istituire comitati esecutivi o consiglieri delegati.
E’ possibile statutariamente consentire che il consiglio di sorveglianza istituisca al proprio interno comitati specializzati per materia con funzioni esclusivamente consultive.

Normativa: art. 2409 duodecies c.c. (Massima H.D.19 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VARIANTI ORGANIZZATIVE E MODIFICHE DEI SISTEMI DI GOVERNO SOCIETARIO

Si reputa non conforme alla legge la previsione, nello statuto di una s.p.a., di più sistemi di amministrazione e controllo (tradizionale, dualistico, monistico) con scelta rimessa all'assemblea ordinaria: il cambiamento di sistema richiede, in ogni caso, una deliberazione modificativa dello statuto con i quorum minimi, il controllo di legalità e la pubblicità a tal fine richiesti dalla legge. Si reputa conforme alla legge la previsione, nei patti sociali di una s.r.l., di diverse modalità operative dell'organo di amministrazione (amministrazione collegiale, disgiuntiva, congiuntiva), con scelta rimessa a decisione, anche extra-assembleare, dei soci, in quanto ciò non costituisce modifica dell'atto costitutivo.

Normativa: artt.2409 octies, 2409 sexiesdecies c.c. (Massima del 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

VARIAZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E NOMINA DEI PRIMI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L’assemblea di società per azioni convocata per la variazione del sistema di amministrazione e controllo può procedere contestualmente alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali.

Normativa: art.2436 c.c. (Massima n°7 del 2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)