CATEGORIE DI AZIONI, CO-VENDITA E VARIE

 
CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO FIDELIZZANTI

E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata che riconosca ad una categoria di azioni il diritto di voto plurimo, subordinandolo alla condizione che i titolari di tali azioni abbiano conservato continuativamente il possesso delle stesse per un arco temporale minimo, la cui durata è liberamente determinabile dallo statuto.

2) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata che, nel riconoscere ad una categoria di azioni il diritto di voto plurimo, contempli il diritto dei titolari di tali azioni di rinunciare al voto plurimo in occasione di ogni assemblea, prevedendo che, in caso di mancata rinuncia, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di voto plurimo siano intrasferibili per un certo arco temporale, decorrente dalla data dell’assemblea, la cui durata non può superare cinque anni.
3) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata che, nel riconoscere il diritto di voto plurimo ad una categoria di azioni, preveda la loro conversione in azioni senza voto in caso di alienazione delle stesse; lo statuto dovrà, in tal caso, prevedere appositi meccanismi diretti a garantire che almeno la metà delle azioni sia rappresentato da azioni a voto unitario o plurimo.

Normativa: art. 2348 cc.
(Massima n. 48 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO E NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 

1) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che preveda la divisione del capitale in due distinte categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.
2) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.

Normativa: art. 2348 cc.
(Massima n. 47 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO DIFFERENZIATO

E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata che riconosca a diverse categorie di azioni un diritto di voto plurimo, differenziandolo in relazione alle materie all’ordine del giorno (dividendo il capitale, ad es., in azioni di categoria B, con diritto di voto plurimo sulle delibere di nomina e revoca del collegio sindacale e di approvazione di specifiche operazioni sottoposte all’autorizzazione assembleare, ex art. 2364, n. 5, c.c., e in azioni di categoria A, con diritto di voto plurimo su tutte le altre deliberazioni da assumersi in sede ordinaria, riconoscendo infine a tutte le azioni un diritto di voto ordinario per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria).

Normativa: art. 2348 cc.
(Massima n. 46 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI AZIONI E DIRITTO DI NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

É legittima la clausola statutaria che attribuisce a una o più categorie di azioni, quale "diritto diverso" ai sensi dell'art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico.
Il numero degli amministratori, dei sindaci o membri del consiglio di sorveglianza nominabili da ciascuna categoria non deve necessariamente essere proporzionale al numero delle azioni della categoria medesima, né al numero dei voti ad esse spettanti, bensì può coincidere anche con la maggioranza o la totalità dei componenti dell'organo. Resta fermo il limite stabilito dall'art. 2351, comma 2, ult. frase, c.c., in forza del quale le azioni a voto "non pieno" (e pertanto anche quelle cui non spetta il diritto di nominare o di partecipare alla deliberazione di nomina di amministratori e sindaci) non possono comunque eccedere la metà del capitale sociale.
Il diritto di nomina rappresenta, di regola, un diritto da esercitare nell'ambito del procedimento decisionale dell'assemblea ordinaria, senza necessità di una autonoma e preventiva deliberazione dell'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni. E' fatta salva una diversa disposizione statutaria, con riferimento sia alle modalità e alle procedure mediante le quali viene esercitato il diritto di nomina, sia all'efficacia della nomina stessa.
Anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, deve in ogni caso ritenersi assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.
Agli amministratori, ai sindaci e ai membri del consiglio di sorveglianza nominati nell'esercizio dei diritti spettanti a una o più categorie di azioni si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

Normativa: artt. 2348 comma 2, 2351 commi 2, 4 e 5 c.c.
(Massima n. 142 aggiorn. 17.6.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

AZIONI SPECIALI E LORO CONVERSIONE AUTOMATICA IN ORDINARIE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

Una società per azioni può emettere azioni dotate di particolari diritti amministrativi prevedendo che, in caso di loro trasferimento a terzi da parte del sottoscrittore, tali diritti vengano meno con automatica conversione delle stesse in azioni ordinarie.

Normativa: artt. 2348, 2351, 2354, 2355 e 2355 bis c.c.
(Massima n. 1/2008 elaborata Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI AZIONI E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

È legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. che attribuisca ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo; ove una di tali categorie rappresenti almeno la metà del capitale sociale, può esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti di detti organi.

Normativa: artt. 2348 e 2351 c.c.
(Massima n. 15/2010 elaborata Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

EMISSIONI DI CERTIFICATI AZIONARI O DI AZIONI DISTINTE PER L’USUFRUTTUARIO E PER IL NUDO PROPRIETARIO

In relazione alla medesima partecipazione azionaria è legittima l’emissione di due titoli distinti, rappresentativi l’uno i diritti del nudo proprietario e l’altro i diritti dell’usufruttuario (art. 1 R.D. 239/42 e art. 2025 c.c.).
Detti titoli potranno essere trasferiti disgiuntamente uno dall’altro (ovviamente il giratario di un usufruttuario vitalizio avrà acquistato un diritto che continua ad essere commisurato con la vita del suo dante causa), e legittimano l’esercizio dei diritti in essi incorporati in via autonoma, così il soggetto al quale è riservato il diritto di voto (nudo proprietario o usufruttuario a seconda della convenzione) potrà intervenire in assemblea esibendo esclusivamente il proprio certificato.

Normativa: art. 1 R.D. 239/42 e art. 2025 c.c.
(Massima n. H.I.20 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AZIONI A VOTO CONTINGENTATO O SCAGLIONATO 

La disciplina statutaria, consentita dall'art. 2351, comma 3, c.c., volta a prevedere che in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o sia soggetto a scaglionamenti può riferirsi non solo alla generalità delle azioni che rappresentano il capitale sociale, ma anche a una o più categorie di azioni.
Nel caso in cui il voto contingentato o scaglionato si riferisca alla generalità delle azioni, il limite previsto dall'art. 2351, comma 2, c.c. non trova applicazione.
Nel caso in cui invece il voto contingentato o scaglionato si riferisca ad una o più categorie di azioni, il limite previsto dall'art. 2351, comma 2, c.c. è rispettato non solo quando le azioni di categoria speciale non eccedano la metà del capitale sociale, ma anche quando il numero complessivo dei voti esprimibili dalla totalità delle azioni sia almeno pari alla metà delle azioni complessivamente emesse.

Normativa: art. 2351 c.c.
(Massima n. 136 pubblicata il 13 maggio 2014 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

LIMITI DI VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE AZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO

Le clausole statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.) le loro azioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con il consenso di tutti i soci.
Per rendere opponibile tale clausola ai terzi acquirenti delle azioni è necessario che la stessa sia pubblicizzata nelle forme previste dall’art. 2355 bis c.c.

Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.19 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLE STATUTARIE DISCIPLINANTI IL DIRITTO E L'OBBLIGO DI "COVENDITA" DELLE PARTECIPAZIONI

Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della parteci-pazione obbligatoriamente dismessa.

Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima n. 88 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RIPARTIZIONE NON PROPORZIONALE DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA O DI RISCATTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono per il caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, specie in conseguenza dell'operare di una clausola di covendita o di riscatto, la ripartizione non proporzionale del corrispettivo previsto.

L'individuazione dei soci soggetti alla previsione statutaria ha luogo, nelle s.p.a., per il tramite di categorie speciali di azioni, nelle s.r.l. per il tramite di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., o comunque in entrambi i casi mediante la predeterminazione in statuto di altri criteri oggettivi.

Normativa: artt 2348 e 2468 c.c.
(Massima n. 126 pubblicata il 5 marzo 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO ALLE AZIONI EMESSE IN SEGUITO AD AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITÀ

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2352, c.c., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del pegno, usufrutto o sequestro alle azioni emesse in seguito ad aumenti di capitale ex art. 2442 c.c.

Normativa: art. 2352 c.c., comma 3
(Massima n. H.I.23 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI A CAUSA DI MORTE

Al trasferimento di azioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa le sue azioni ai sensi dell’art. 734 c.c.
Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre esibire all’organo amministrativo l’atto di divisione ed ottenere l’annotamento del medesimo sui titoli e, quindi, nel libro soci.

Normativa: art. 734 c.c.
(Massima n. H.I.24 - 1° pubbl. 9/09 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PREVISTA DALL'ART. 2358 C.C.

In mancanza di richiamo all'art. 2436 c.c. e di riconoscimento del diritto di opposizione ai creditori sociali (ed in genere ai terzi) si deve ritenere che l'autorizzazione alle operazioni di "assistenza finanziaria", deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'art. 2358 c.c., produca effetti anche prima della sua iscrizione al competente registro delle imprese.
Pertanto il notaio incaricato potrà ricevere l'atto che importa "assistenza finanziaria" anche prima dell'iscrizione della delibera autorizzativa.

Normativa: art. 2436 c.c.
(Massima n. H.I.25 . - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITE ALL’ACQUISTO E AL MANTENIMENTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DELLE SOCIETA’ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

Nonostante la nuova disposizione contenuta nell’art. 2357 c.c. non ponga più limiti quantitativi all’acquisto delle azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è da ritenere che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile, in maniera non occasionale, il funzionamento dell’assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c.), pena il verificarsi di una causa di scioglimento.

Normativa: art. 2357 c.c.
(Massima n. H.I.26 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONVERSIONE FORZOSA DI AZIONI E PARITA' DI TRATTAMENTO DI CATEGORIA

Nelle società azionarie non quotate si ritiene legittima la "conversione forzosa" di azioni ordinarie e/o di categoria in azioni di altra categoria, a condizione che la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, in assenza del consenso unanime dei soci, rispetti il principio di parità di trattamento, se del caso applicato nella misura attenuata di cui all'art. 2376c.c.

In ipotesi di conversione "forzosa", il socio assente, astenuto o dissenziente, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., ha diritto di recedere dalla società.

Normativa: art. 2437-ter c.c.
(Massima n. H.I.28 pubblicata 9/19 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)