FUSIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

DELIBERA CHE APPROVA LA DOMANDA DI CONCORDATO “CON RISERVA” EX ART. 161 VI COMMA L. FALL. ED INTERVENTO NOTARILE

La verbalizzazione Notarile, prevista dal IV comma dell’art. 161 L. Fall., della dichiarazione dell’organo societario competente a deliberare la presentazione di un domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” ai sensi del VI comma dell’art. 161 L. Fall. deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest’ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del III comma dell’art. 152 L. Fall.

Normativa: art. 161 L. Fall. (Massima n. 30/2013 Osservatorio Societario del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia)