SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' CAPITALI

CRISI D’IMPRESA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO

(1) Non operando, ai sensi dell’art. 182 sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell’art. 2484, n. 4 c.c. (vedi Orientamento 31/2013), l’apertura della fase di liquidazione di una società che ha presentato una domanda di concordato preventivo - o di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto l.f. - e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci ai sensi dell’art. 2484 n. 6) c.c., e non può essere assunta se l’assemblea è convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell’ordine del giorno.

(2) La deliberazione ai sensi dell’art. 2484 n.6) c.c. non necessita di per sé di alcuna autorizzazione giudiziale, trattandosi di scelta organizzativa , salvo valutarne la compatibilità con la procedura ed i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi (vedi Orientamento 33/2013).
(3) La causa di scioglimento della società prevista nell’art. 2484 n. 4) c.c. opera nuovamente a seguito dell’omologazione del concordato preventivo (o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), con integrale vigenza degli obblighi per gli amministratori di accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, e di adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c. (vedi Orientamento 31/2013) dopo la sospensione concessa nell’art. 182 sexies l. fall. a seguito dell'ingresso nella procedura.

Normativa: art. 2484 n. 4) e n. 6) cc.
(Massima n. 49 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CAUSE DI SCIOGLIMENTO STATUTARIE

L’atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Non può in ogni caso stabilire per dette cause un’efficacia dello scioglimento nei confronti dei terzi anteriore alla relativa pubblicità da effettuarsi mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Normativa: art. 2484 cc.
(Massima J.A.3 - 1ˆpubbl. 9/4 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FORME DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI

Esclusivamente per le s.r.l. le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell’atto pubblico.

Normativa: art. 2487cc.
(Massima J.A.4 - 1ˆpubbl. 9/4 – modificata 9/05, del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

MODIFICA DELL’OGGETTO CONSEGUITO O DIVENUTO IMPOSSIBILE

La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquidazione: pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 2487 ter, comma 2, c.c. 

Normativa: art. 2484, n. 2,  cc.
(Massima J.A.5 - 1ˆpubbl. 9/4 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

REQUISITI DELLE CLAUSOLE CONVENZIONALI DI SCIOGLIMENTO

La previsione statutaria di cause convenzionali di scioglimento della società deve essere accompagnata dall’individuazione dell’organo competente a deliberare o accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari; la mancata previsione ed attribuzione delle suddette competenze comporta l’inefficacia della clausola statutaria che si limita alla previsione di ipotesi convenzionali di scioglimento.

Normativa: art. 2484, n. 7, cc.
(Massima J.A.6 - 1ˆpubbl. 9/4 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI 

È legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lett. c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all’indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell’organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lett. c) dell’art. 2487 c.c.

Normativa: art. 2486cc.
(Massima J.A.7 - 1ˆpubbl. 9/4 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

COMPETENZA A DELIBERARE LO SCIOGLIMENTO DI SPA E SAPA EX ART. 2484 N.6 C.C.

L’art. 2484, n.6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell’assemblea, senz’altro aggiungere in ordine alla competenza per le spa o sapa (assemblea ordinaria o straordinaria).
Nonostante tale mancata precisazione nel caso di specie non trova applicazione il criterio residuale dettato dal combinato disposto degli artt. 2364, n. 5, e 2365, comma 1, c.c., criterio che assegna all’assemblea ordinaria le delibere sugli oggetti attribuiti genericamente dalla legge alla competenza dell’assemblea, in quanto la decisione di sciogliere la società integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, e quindi è di competenza dell’assemblea straordinaria.

Normativa: artt. 2484, n. 6, 2365, cc.
(Massima J.A.8 - 1ˆpubbl. 9/6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

FORMALITÀ INERENTI LA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DI SRL EX ART. 2484 N.6 C.C.

L’art. 2484, n.6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell’assemblea.
Tale deliberazione integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, dovrà quindi essere adottata nell’integrale rispetto delle disposizioni dell’art. 2480 c.c.

Normativa: art. 2484, n.6,  cc.
(Massima J.A.9 - 1ˆpubbl. 9/6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DATA DI EFFICACIA DELLA NOMINA E DELLA SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI

La decisione di nomina dei primi liquidatori è efficace dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese (art. 2487 bis, comma 3, c.c.).
La decisione di sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, è efficace dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi nominati, anche se tale accettazione avviene prima dell’iscrizione nel registro imprese della delibera suo presupposto.
Fino a quando la decisione di sostituzione non è iscritta nel registro imprese il nuovo liquidatore potrà documentare la sua vigenza in carica con l’esibizione del libro sociale ove è trascritta la decisione di nomina, ovvero con copia autentica delle medesima decisione se verbalizzata per atto pubblico.

Normativa: art. 2487-bis, cc.
(Massima J.A.10 - 1ˆpubbl. 9/7 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PROCEDIMENTO PER LA RIMOZIONE DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO PRIMA DELLA ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MEDESIMA NEL REGISTRO IMPRESE

La società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2484 comma 3, c.c. solamente dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex numeri 1, 2, 3, 4 e 5, ovvero della deliberazione dell’assemblea dei soci nel caso di cui al numero 6 del comma 1 del suddetto art. 2484 c.c.
Sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex art. 2485 c.c., la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto.
E’ pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che essa sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuovere la causa di scioglimento stessa senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2487 ter c.c., poiché l’applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata al registro delle imprese.
Ne consegue, a titolo di esempio, che, qualora sia decorso il termine di durata della società ex art. 2484 numero 1) c.c. senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori al registro delle imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma 2 dell’art. 2487 ter c.c.

Normativa: art. 2484 cc.
(Massima J.A.11 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

INDEROGABILITÀ DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

La disciplina in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali è inderogabile, per cui non è legittimo omettere la fase di liquidazione ed il procedimento stesso deve percorrere tutte le tappe previste dalla legge fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Normativa: art. 2484 cc.
(Massima J.A.12 - 1ˆpubbl. 9/09 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ILLEGITTIMITÀ DELL’ADOZIONE ANTICIPATA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Non risulta legittimo predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c. (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell’assemblea) e l’organo di liquidazione sia entrato in carica (vedi orientamenti J.A.2 e J.A.10).
Quanto affermato non contrasta con gli orientamenti I.F.1 e H.F.2, che ammettono la possibilità di dare esecuzione sospensivamente condizionata alle delibere non iscritte, poiché tale possibilità è comunque subordinata all’esistenza dell’organo che pone in essere l’attività esecutiva (nel caso di specie l’organo di liquidazione).

Normativa: art. 2484 cc.
(Massima J.A.13 - 1ˆpubbl. 9/09 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO AD OPPORSI ALLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL’EVENTUALE CONSENSO O PAGAMENTO DEI MEDESIMI IN IPOTESI DI OPERAZIONE ANTICIPATA

In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi alla revoca dello stato di liquidazione;
b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;
c) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad un’operazione anticipata e/o del pagamento dei medesimi (art. 2487 ter, comma 2, primo periodo, c.c.);
si ritiene preferibile che tali individuazione, quantificazione, consenso e/o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dai liquidatori, ciò in quanto gli artt. 2489, 2490 e 2491 c.c., pongono implicitamente a carico dei medesimi l’obbligo di accertare la sussistenza di detti elementi.

Normativa: art. 2492 cc.
(Massima J.A.14 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DELL’ADOZIONE DI UNA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ADOTTATA DAI SOCI IN PRESENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE PRODUCONO EX LEGE TALE EFFETTO AI SENSI DEI NN. 1), 2), 3) 4) E 5) DELL’ART. 2484, COMMA 1, C.C.

Le cause legali di scioglimento della società previste dai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, comma 1, c.c., producono i loro effetti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la loro sussistenza.
Fino a tale data, pertanto, l’assemblea dei soci conserva la facoltà di deliberare lo scioglimento della società per sua decisione, ai sensi del n. 6) del medesimo art. 2484, comma 1, c.c., ciò anche se la motivazione della decisione risieda nella sussistenza di una delle suddette altre cause di scioglimento non ancora accertate dagli amministratori.

Normativa: art. 2484 cc.
(Massima J.A.15 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

COLLEGIALITÀ OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI LIQUIDAZIONE PLURIPERSONALE

La disciplina della liquidazione contenuta negli artt. 2484 e ss. c.c. integra un modello unitario, applicabile indistintamente e globalmente a tutte le società di capitali. 
A ciò consegue l’inderogabilità, anche con riferimento alle srl, della previsione contenuta nell’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c., che consente all’assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di pluralità di liquidatori) ma non anche l’istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale.

Normativa: art. 2489 cc.
(Massima J.A.16 - 1ˆpubbl. 9/10 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DELEGABILITÀ DI FUNZIONI A DETERMINATI LIQUIDATORI

Poiché l’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. non pone limiti alla facoltà dell’assemblea (o dello statuto) di dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, si ritiene lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi componenti determinate funzioni.

Normativa: art. 2487, comma 1, lett. a), cc.
(Massima J.A.17 - 1ˆpubbl. 9/10 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

MANCATA INDICAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

E’ possibile procedere alla nomina di una pluralità di liquidatori anche senza determinare (per delibera assembleare o per statuto) le regole di funzionamento del collegio.
In tal caso sarà infatti applicabile allo stesso, per analogia e con riferimento a tutti i tipi di società di capitali, la disciplina codicistica sul funzionamento del consiglio di amministrazione delle spa. Tale disciplina è infatti l’unica positiva esistente in materia di organo gestorio collegiale.

Normativa: art. 2489cc.
(Massima J.A.18 - 1ˆpubbl. 9/10 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CONTROLLO SULLA GESTIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE

Dal combinato disposto dell’art. 2487 bis, comma 3, c.c. (nella parte in cui prevede la cessazione degli amministratori con l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro imprese) e dell’art. 2488 c.c. (nella parte in cui prevede che durante la fase della liquidazione le disposizioni sugli organi di controllo si applichino in quanto compatibili), si può ritenere che il controllo sulla gestione delle società di capitali in liquidazione spetti:
- nelle srl: al collegio sindacale, se nominato (per obbligo di legge o di statuto);
- nelle spa con sistema tradizionale: al collegio sindacale;
- nelle spa con sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza che rimane dunque in carica;
- nelle spa con sistema monistico: ad un collegio sindacale appositamente nominato.

Normativa: artt. 2487-bis, comma3, 2488 cc.
(Massima J.A.19 - 1ˆpubbl. 9/10 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

SRL IN LIQUIDAZIONE - RIDUZIONE DI CAPITALE ANCHE PARZIALE RISPETTO ALLE PERDITE ACCERTATE

E’ legittima da parte di una srl in liquidazione la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, anche se parziale rispetto alle perdite accertate.
Per tale deliberazione non trova applicazione la disciplina legale prevista dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., la quale presuppone che la società non si trovi in stato di scioglimento.

Normativa: artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484 cc.
(Massima J.A.20 - 1ˆpubbl. 9/11 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

QUORUM DELIBERATIVI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI LIQUIDAZIONE NELLA SPA

Nella SPA è legittima la clausola statutaria che preveda per la nomina dei liquidatori quorum deliberativi superiori a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 4, c.c., anche con maggioranze più elevate per la seconda convocazione o le ulteriori. 

Normativa: artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 4, c.c.
(Massima J.A.21 - 1ˆpubbl. 9/11 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

NECESSARIA COMPETENZA ASSEMBLEARE NELLA SRL PER LA DECISIONE DI REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La decisione di revoca dello stato di liquidazione nella srl è sempre di competenza dell’assemblea dei soci con la forma necessaria della verbalizzazione notarile. 
Non appare ammissibile per tale decisione l’applicabilità dei metodi statutari extra-assembleari di cui all’art. 2479, comma 3, c.c..

Normativa: art. 2487-ter, c.c.
(Massima J.A.22 - 1ˆpubbl. 9/11 motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)