TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI GENERALE

LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti.
Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start up innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Normativa: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 221/2012; art. 2469 cc.(Massima n. 39 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

INDEROGABILITÀ DELL’ART. 2470 C.C.

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni dettata dall’art. 2470 c.c. è inderogabile.

Normativa: art. 2470 c.c. (Massima I.I.1 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto.

Normativa: artt. 2355-bis, 2469, 458 c.c. (Massima I.I.7 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ART. 2466, COMMA 2, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI

La disposizione del comma 2 dell’art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2475 ter c.c.

Normativa: art. 2466, comma 2, c.c. (Massima I.I.8 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LIMITI EXTRASTATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

Normativa: artt. 2469, 2355-bis, c.c. (Massima I.I.17 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

EFFICACIA CONVENZIONALE DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

Normativa:  artt. 2469, 2355-bis, c.c. (Massima I.I.18 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

REQUISITI FORMALI DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE

L’offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi deve contenere l’indicazione del prezzo delle partecipazioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

Normativa: artt. 2469, 2355-bis, c.c. (Massima I.I.19 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI DEGLI EREDI IN PENDENZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA LORO EREDITATA

Nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione.
Nell’ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione.

Normativa: artt. 481, 2469, 2355-bis, c.c. (Massima I.I.24 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITÀ

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2352, c.c., richiamato dall’art. 2471 bis per le s.r.l., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481 ter c.c. (omologo per le s.r.l. dell’art. 2442 c.c.).

Normativa: Artt. 2352, comma3, 2471 bis, c.c. (Massima I.I.27 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

PARTECIPAZIONI E VALORE NOMINALE

L’art. 2463 c.c. consente di indicare nell’atto costitutivo di s.r.l. l’entità della quota di partecipazione di ciascun socio (ad esempio: 10%, ovvero 1/10) senza precisarne il valore nominale.
In tal caso il valore nominale delle partecipazioni di s.r.l. è implicito (come per le azioni prive di valore nominale di cui al comma 3 dell’art. 2346 c.c.) e può variare nel tempo in conseguenza del variare del capitale sociale.

Normativa: art. 2463, c.c. (Massima I.I.28 - 1ˆpubbl. 9/06 – motivata 2011 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE E COMUNIONE

Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell’art. 734 c.c.
Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre ottenere preventivamente il deposito nel registro delle imprese dell’atto di divisione.
Tale atto dovrà necessariamente rivestire una delle forme previste dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/95 (scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico).

Normativa: artt. 734, 2470, c.c. (Massima I.I.29 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE DI PARTECIPAZIONI IN S.R.L.

Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all'acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, né la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese.
Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all'iscrizione a libro soci ex art. 2470 c.c., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all'acquirente (la qual cosa avverrebbe ad esempio allorché il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli).

Normativa: art. 2470, c.c. (Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Milano n. 10)

LA CLAUSOLA “RUSSIAN ROULETTE”: RILEVANZA ORGANIZZATIVA E AUTONOMIA STATUTARIA

La clausola statutaria c.d. “roulette russa” è legittima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento; in particolare, la validità della clausola non soggiace alla condizione che siano indicati criteri da seguire per la determinazione del prezzo e che quest’ultimo sia almeno pari al valore determinabile in sede di recesso ai sensi degli artt. 2437-ter e 2473 c.c.

Normativa: artt. 2355 e 2468 c.c.
(Massima n. 73 pubblicata il 30 settembre 2020 dal Consiglio Notarile di Firenze)