TRASFORMAZIONE IN GENERALE
SPESE DI COSTITUZIONE NELLE TRASFORMAZIONI
Le spese dell’atto costitutivo vanno inderogabilmente indicate solo nelle costituzioni di società di capitali e di cooperative e non nelle trasformazioni.
Normativa: artt. 2328, 2499 cc. (Massima K.A.3 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
APPONIBILITÀ DI UN TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA ALLE DELIBERE DI TRASFORMAZIONE
Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.
Normativa: art. 2500, ult. comma, cc. (Massima K.A.10 - 1ˆpubbl. 9/06 – motivato 9/11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
RELAZIONE DI STIMA IN CASO DI CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DI SPA IN SRL
Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl.
L’esposto principio vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto.
Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura.
Normativa: artt. 2343, 2465 cc. (Massima K.A.11 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
CONSENSO DEI SOCI TITOLARI DI PARTICOLARI DIRITTI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C.
Nel caso di trasformazione è necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per deliberare una trasformazione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società trasformata non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza.
Normativa: art. 2468, terzo comma, cc. (Massima K.A.26 - 1ˆpubbl. 9/08 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea).
La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività.
Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione.
In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci.
Normativa: artt. 2499, 2484 cc. (Massima K.A.30 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ OD ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE
Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea).
La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio di una nuova attività.
La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività.
In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti.
I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500 novies c.c.
Costituisce eccezione al principio enunciato, e si ritengono dunque non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.).
Normativa: art. 2500, cc. (Massima K.A.31 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
COMBINAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (ARTT. 2500 SEPTIES E SS. C.C.)
E' legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione).
Normativa: artt. 2500-septies e ss., c.c. (Massima n. 52 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
LEGITTIMITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN SOCIETÀ
Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore.
Normativa: artt 2500-octies c.c.
(Massima n. K.A.42 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE LIQUIDATIVA E INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2437-TER COMMA 2 C.C.
La trasformazione "liquidativa" di una SPA con l'adozione di un tipo sociale diverso, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima, non richiede, da parte dell'Organo Amministrativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all'art. 2437-ter c.c., considerato che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale (in tal senso indici normativi di tale interpretazione sistematica possono rinvenirsi negli artt. 2437-bis ultimo comma, 2473 ultimo comma (per la SRL) e 2491 c.c.).
Normativa: artt. 2437-bis, 2473 e 2437-ter c.c.
(Massima n. K.A. 43 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI E DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2500 TER C.C..
In caso di trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali ai sensi dell’art. 2500 ter c.c.:
- è opportuno che tutti i soci siano preventivamente informati dell’operazione;
- il socio non consenziente ha diritto di recesso; pertanto lo stesso:
- potrà intervenire all’atto di trasformazione, esprimere il proprio dissenso o astensione e dichiarare, seduta stante, la sua volontà di recedere dalla società, dichiarazione da riprodurre nell’atto di trasformazione;
- potrà intervenire all’atto di trasformazione e limitarsi ad esprimere il proprio dissenso o astensione, riservandosi di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. in un secondo momento con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese);
- potrà non intervenire all’atto di trasformazione ed esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese);
- il recesso avrà effetto, nei rapporti tra società e socio recedente, dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società;
- si ritiene che possano essere rimossi ex nunc gli effetti del recesso su richiesta del socio receduto accettata da tutti gli altri soci entro il termine previsto per la liquidazione.
Normativa: art. 2500-ter c.c.
(Massima n. K.A. 44 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)